Inps, al via acquisizione domande esonero contributivo per parità di genere

Economia
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Introduzione

L'Inps ha avviato la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il 31 dicembre 2024. Lo comunica in una nota l’Istituto previdenziale che precisa anche cifre, tempistiche e documenti necessari. Ecco cosa prevede la norma e tutto quello che occorre sapere

Quello che devi sapere

L'esonero

Per approfondire: 

Lavoro, cosa fanno le aziende per garantire la parità tra uomo e donna?

Le tempistiche per fare domanda

  • I datori di lavoro privati interessati possono presentare all'Inps, fino al 30 aprile 2025, attraverso lo specifico modulo di istanza online "SGRAVIO PAR--GEN", le richieste di riconoscimento dell'agevolazione

L'iter

  • Con specifico riferimento all'elaborazione delle istanze, spiega l'istituto, le domande volte al riconoscimento dell'esonero in trattazione rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all'acquisizione delle istanze (quindi dopo il 30 aprile 2025, ndr).

Come funziona per le domande già accolte

  • I datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l'accoglimento della domanda di esonero nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, perché, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Cosa deve contenere la domanda

  • Come specifica l’Inps, la domanda telematica di autorizzazione all’esonero deve contenere le seguenti informazioni:
  1. i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
  2. la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
  3. l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
  4. la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
  5. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
  6. la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

Cosa succede se non si rispettano i requisiti

  • Si ricorda anche che, se la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponde ai requisiti sopra illustrati, la domanda non potrà trovare accoglimento. Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”

Per approfondire:

"Lavoro a passo d'uomo", il gender gap in Italia e il confronto con altri Paesi europei