Bonus Natale, i chiarimenti delle Entrate per i dipendenti senza sostituto d’imposta
EconomiaIntroduzione
L’Agenzia delle Entrate ha reso noti altri dettagli sul contributo una tantum da 100 euro contenuto nel dl omnibus e che spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti economici e familiari.
In particolare, i chiarimenti riguardano i dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta, ad esempio colf e badanti: non riceveranno l’indennità a dicembre con la tredicesima, ma potranno richiederla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 che si presenterà l'anno prossimo. Questa strada può essere seguita anche dai lavoratori che, non sicuri di possedere i requisiti richiesti, non hanno presentato al datore di lavoro la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. E anche da chi ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024. I dettagli
Quello che devi sapere
Il Bonus Natale
- Nei giorni scorsi una circolare dell'Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni dettagli in più sul cosiddetto bonus Natale, cioè il contributo una tantum da 100 euro contenuto nel dl omnibus e che spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti economici e familiari. Le istruzioni dettagliate sono arrivate a pochi giorni dall'approvazione definitiva del decreto, che è diventato il contenitore normativo dell'atteso sostegno promesso dal governo e che ha cambiato più volte nome: prima noto come bonus tredicesima, poi come bonus Befana e infine come bonus Natale. Ora, la stessa Agenzia, chiarisce altre informazioni sul bonus. Ecco cosa sappiamo
- Per approfondire: Bonus Natale 2024, tutte le novità illustrate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate
I dipendenti senza sostituto d’imposta
- Nella rivista online FiscoOggi, l'Agenzia dell'Entrate ha fatto luce su alcuni aspetti della circolare diffusa la scorsa settimana. In particolare, i chiarimenti riguardano i dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta, ad esempio colf e badanti
Il chiarimento
- I lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, perché privi di un sostituto d'imposta (come i lavoratori domestici), potranno richiedere l’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 che si presenterà l'anno prossimo, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate
I lavoratori che non hanno ricevuto il bonus
- Lo stesso discorso vale per tutti quei lavoratori dipendenti che, pur avendone diritto, non riceveranno l'indennità a dicembre in busta paga: anche loro potranno richiederla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 che si presenterà nel 2025. Potranno essere utilizzati il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche 2025, relativi al periodo d’imposta 2024. Potranno seguire questa strada anche i lavoratori dipendenti che, non avendo all’inizio certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non hanno presentato al datore di lavoro la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. “Analogamente – spiega ancora l’Agenzia delle Entrate – si ritiene che il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali”
Gli interessati
- I lavoratori dipendenti interessati al beneficio sono coloro che nel 2024 conseguono un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e che nello stesso periodo d'imposta hanno il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico (o, in presenza di un nucleo familiare "monogenitoriale", almeno un figlio a carico)
Chi ha il sostituto d’imposta
- È necessario, inoltre, che l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente sia maggiore della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale. Tutti coloro che hanno un sostituto d'imposta dovranno fare richiesta al datore di lavoro con un'autocertificazione sul possesso dei requisiti, poi riceveranno l’importo in busta paga
I beneficiari
- I beneficiari del bonus Natale saranno 1,1 milioni di lavoratori dipendenti. È questa la stima confermata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, "effettuata in base alle dichiarazioni dei redditi sulle quali è stata verificata la presenza di tutti i requisiti: limite di reddito, presenza dei carichi familiari necessari (figlio a carico e coniuge a carico, oppure ‘figlio come coniuge’), capienza dell'imposta lorda ai fini del trattamento integrativo"
Come funziona il bonus Natale
- Il bonus Natale arriverà a dicembre con la tredicesima, ma per ottenere i 100 euro in più in busta paga dovrà essere il lavoratore a fare richiesta al datore di lavoro. La domanda sarà piuttosto semplice: basterà un'autocertificazione scritta in cui specificare i requisiti di reddito richiesti per ottenere il contributo e il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale
I requisiti
- L'Agenzia delle Entrate ha ricordato i tre i requisiti necessari per ottenere il bonus: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico; avere "capienza fiscale", ovvero un'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente
Il reddito e le circostanze familiari
- Al calcolo del limite di reddito dei 28mila euro, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, non concorre l'abitazione principale. Riguardo al secondo requisito, la circolare precisa che occorre avere il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) entrambi - coniuge e figlio - fiscalmente a carico
Il nucleo monogenitoriale
- Le circostanze familiari nella circolare vengono analizzate nel dettaglio, sia per quanto riguarda i nuclei monogenitoriali che le coppie di fatto, nodo su cui nel corso dell'esame parlamentare della misura era scoppiata una lunga polemica tra maggioranza e opposizione. Il nucleo monogenitoriale, spiega l'Agenzia delle Entrate, è quello in cui l'altro genitore è deceduto, in cui l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o nel quale il figlio è stato adottato da un solo genitore, oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore destinatario del bonus. "In queste ultime tre ipotesi, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente”, spiega la circolare. E aggiunge che in questi casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, “la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus"
L’indennità
- Al datore di lavoro, poi, la circolare dell'Agenzia delle Entrate spiega che l'indennità dovrà essere riconosciuta insieme alla tredicesima mensilità. La somma, infatti, per chi ha il sostituto d’imposta deve essere corrisposta su richiesta del lavoratore dipendente proprio dal sostituto d’imposta, pubblico o privato. Le somme potranno essere recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione. L'importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto, se a tempo determinato o indeterminato, o all'articolazione dell'orario di lavoro, per esempio nel caso di part-time
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- I dipendenti senza sostituto d’imposta
- Il chiarimento
- I lavoratori che non hanno ricevuto il bonus
- Gli interessati
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- I requisiti
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