Diritto disconnessione, cosa prevede la proposta di legge: da risposte mail a sanzioni

Economia
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Introduzione

La proposta di legge depositata alla Camera da un gruppo di parlamentari del Pd mira a definire il diritto alla disconnessione anche in Italia, dopo che l’Unione europea e molti Paesi hanno già provveduto a farlo. Il progetto di legge definisce come comunicazione “qualsiasi forma di contatto tra datori di lavoro e lavoratori o tra lavoratori effettuata tramite telefono, mail, servizi di messaggistica istantanea o piattaforme di collaborazione” e rimarca il diritto di dipendenti, lavoratori autonomi e professionisti a non ricevere comunicazioni fuori dall’orario di lavoro e, in ogni caso, per un periodo minimo di dodici ore dalla fine del turno lavorativo. In caso di urgenze il lavoratore è tenuto a leggere le comunicazioni e ad adempiere ai propri obblighi solo alla ripresa dell'orario lavorativo.

 

Secondo il progetto di legge, inoltre, dovrebbero essere i datori di lavoro a dover fornire gli strumenti digitali, con i relativi costi di gestione a carico, nelle imprese con più di quindici dipendenti dove le comunicazioni di servizio e la prestazione lavorativa avvengono prevalentemente attraverso strumenti digitali. In caso di mancato adempimento sono previste sanzioni, che possono andare da 500 a 3 mila euro

Quello che devi sapere

Il progetto di legge

  • Il lavoro non può più sconfinare nella vita privata. Questo è l’obiettivo del progetto di legge "Lavoro, poi stacco" presentato alla Camera dei deputati da un gruppo di parlamentari del Partito democratico in collaborazione con "L'asSociata", una realtà giovanile attiva sui temi del lavoro e dei diritti. Questa proposta di legge mira a introdurre e definire il diritto alla disconnessione anche in Italia

 

Per approfondire: Lavoro, dalla settimana corta al diritto allo smart working: le norme allo studio in Uk

Il diritto in Italia

  • Oggi il diritto alla disconnessione in Italia non è definito come in altri Paesi: l’unico riferimento presente è nella legge 81/2017 sul lavoro agile, che prevede espressamente come “nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”. Il diritto alla disconnessione non viene però definito a livello di legge quadro: in questo modo si lascia che siano gli accordi collettivi a definirlo

Il diritto negli altri Paesi

  • Diversi Paesi europei hanno già adottato misure sul diritto alla disconnessione. La Francia, per esempio, ha approvato la "Loi du Travail" nel 2016. Anche Spagna, Belgio e Irlanda hanno introdotto normative analoghe. A livello comunitario, anche se manca una disciplina omogenea, il Parlamento europeo ha riconosciuto il diritto alla disconnessione come un diritto fondamentale nella risoluzione del 21 gennaio 2021

Come viene definito il diritto nella proposta di legge

  • La proposta di legge presentata alla Camera dei deputati vuole riempire questo vuoto normativo. Nel testo si definisce come comunicazione “qualsiasi forma di contatto tra datori di lavoro e lavoratori o tra lavoratori effettuata tramite telefono, mail, servizi di messaggistica istantanea o piattaforme di collaborazione"

Gli obiettivi

  • Secondo quanto previsto dal provvedimento, i lavoratori hanno il diritto di non ricevere comunicazioni dal datore di lavoro o dal personale con compiti direttivi fuori dall’orario di lavoro e, in ogni caso, per un periodo minimo di dodici ore dalla fine del turno lavorativo. Eventuali comunicazioni inviate fuori da queste fasce orarie non obbligherebbero in alcun modo il lavoratore, a meno che non siano motivate da necessità o urgenza. In quest'ultimo caso, il lavoratore sarebbe tenuto a leggerle e ad adempiere ad eventuali obblighi soltanto alla ripresa dell’orario lavorativo 

Gli strumenti digitali

  • Altro aspetto della proposta è la dotazione degli strumenti digitali: a questo proposito il provvedimento prevede che per le imprese con più di quindici dipendenti, qualora le comunicazioni di servizio e la prestazione lavorativa avvengano prevalentemente attraverso strumenti digitali, siano i datori di lavoro a fornire la strumentistica, prendendosi anche carico dei relativi costi di gestione

Chi ne beneficia

  • Ma chi ne beneficerebbe? Oltre a tutti coloro che non hanno il diritto definito dal proprio Ccn, ne beneficerebbero anche lavoratori autonomi e professionisti: a questo proposito ordini e associazioni professionali sarebbero tenuti ad adeguare i propri codici deontologici entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge

Le sanzioni

  • Occhio alle sanzioni: in caso di mancato rispetto della normativa da parte dei datori sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 500 euro a 3 mila euro per ciascun lavoratore interessato

Le opinioni

  • Il primo firmatario di questa proposta di legge, Arturo Scotto, ha dichiarato: “È un diritto di ciascun lavoratore e ciascuna lavoratrice poter chiudere al termine del turno il proprio rapporto con il lavoro, perché nessuno può vedere sacrificato il proprio tempo di vita sulla base esclusivamente del volere del datore di lavoro”. Sul tema si è espressa anche Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera: “Il Parlamento Europeo dal 2021 ha chiesto agli Stati membri di riconoscere il diritto alla disconnessione come fondamentale e ha spinto la Commissione a presentare una proposta di direttiva per disciplinare l'uso degli strumenti digitali”

Il parere del Garante della Privacy

  • Sul tema si era espresso già il Garante della Privacy il 13 maggio 2020, quando aveva dichiarato in un’audizione come fosse necessario assicurare, “in modo più netto di quanto già previsto, anche quel diritto alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così alcune tra le più antiche conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale”. Oltre a questo, il Garante si era anche soffermato sulla necessità di impedire ai datori di lavoro di avere “un computer dotato di funzionalità che consentano di esercitare un monitoraggio sistematico e pervasivo dell’attività compiuta dal dipendente tramite, appunto, questo dispositivo”

 

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