Decreto Riscossione, dai ricorsi ai rimborsi: le novità per chi ha debiti con il Fisco

Economia
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Introduzione

Diverse le modifiche che il decreto legislativo 110/2024 ha portato nel sistema, in attuazione della riforma fiscale. Si va dalla pianificazione annuale della riscossione dell'Agenzia delle Entrate (con la previsione del discarico automatico per le quote non riscosse dopo 5 anni) a nuove regole sulle impugnazioni delle cartelle e sulla rateizzazione dei debiti dei contribuenti.

Quello che devi sapere

Le novità del decreto Riscossione

  • Sono diverse le novità introdotte dal decreto Riscossione in termini dei rapporti con il Fisco dei contribuenti che hanno qualche debito, in attuazione della tanto attesa riforma fiscale. Le norme sono ormai ufficialmente entrate in vigore, quando - lo scorso 8 agosto – il testo di legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco quali sono le modifiche più importanti.

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Gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • L’articolo 2 del decreto stabilisce innanzitutto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a partire dal 1°gennaio 2025 e relativamente alle quote di sua competenza, dovrà assicurare “la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento” che non può andare “oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico”, a meno che tempi più ampi non siano previsti dalla legge. A tal fine ha anche il compito di notificare tempestivamente gli “atti interruttivi della prescrizione del credito”. Tutte le operazioni di riscossione crediti dovranno comunque essere portate avanti nell’ambito di una pianificazione annuale

Il discarico dei crediti inesigibili

  • Gli articoli seguenti, dal terzo al quinto, disciplinano il discarico automatico (o anticipato) dei ruoli, tenendo conto che per discarico si intendono le procedure che si attivano quando il credito è considerato inesigibile. La regola generale è che dal prossimo anno le quote affidate all'Agenzia che non vengono riscosse entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di affidamento “sono automaticamente discaricate”, secondo quanto stabilito da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il discarico anticipato

  • La legge prevede il discarico anticipato in alcuni casi il discarico anticipato. Lo fa ad esempio per le quote per cui ad esempio si rileva la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale. Lo stesso vale se – “mediante accesso effettuato, prima del discarico” all’Anagrafe Tributaria – emerge “l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti” o se si rileva “la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso”. In ogni caso, trascorsi almeno 24 mesi, “gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive”

Ipotesi speciali

  • Sono previste ipotesi per cui temporaneamente non si procede a discarico automatico. Succede se, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, risultano procedure concorsuali o esecutive pendenti, se sono stati conclusi accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o ancora se sono intervenute dilazioni (quando il debitore è ad esempio in condizioni di difficoltà economica)

Le opzioni dei creditori

  • In ogni caso, fin quando non sarà prescritto il diritto di credito, i creditori potranno decidere se gestire direttamente la riscossione coattiva oppure affidarla a soggetti privati (da individuare però con procedura di evidenza pubblica), salva la possibilità di riaffidare il carico all’Agenzia per 2 anni quando emergono nuovi elementi sul patrimonio del debitore

La commissione

  • Ad aiutare l’Agenzia nel compito di selezionare quali crediti nel suo magazzino saranno ormai diventati inesigibili ci sarà una commissione formata da: un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, un rappresentante del Dipartimento delle finanze e uno del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dello stesso Ministero, oltre a un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata

I ricorsi

  • Centrali anche le nuove norme sul regime delle impugnazioni, che confermano l’impostazione precedente per cui l’estratto di ruolo in linea di principio non è impugnabile. Questo non vale però per determinate ipotesi. “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
  1.    "per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  2.     per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro  dell'economia e  delle  finanze  18 gennaio 2008, n.  40, anche per effetto delle  verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
  3. per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
  4. nell'ambito delle procedure previste dal codice della  crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12  gennaio 2019, n. 14;
  5. in relazione ad operazioni  di  finanziamento  da parte di soggetti autorizzati;
  6. nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18  dicembre 1997, n. 472"

La dilazione del pagamento/1

  • L’articolo 13 del decreto fissa una nuova disciplina per la dilazione del pagamento. Per i contribuenti che dichiareranno di essere in una temporanea situazione di “obiettiva difficoltà economico-finanziaria”, l’Agenzia “concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120mila euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
  1. 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  2. 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  3. 108 rate mensili,  per  le  richieste  presentate  a decorrere dal 1° gennaio 2029

La dilazione del pagamento/2

  • Se invece, oltre a dichiararla, il contribuente riesca anche a dimostrare l’obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sono previste diverse ripartizioni del debito
 
  • Per quelli fino a 120mila euro:
  1. si va da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
  2. da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
  3. da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029
  • Per quelli superiori a 120mila euro si può arrivare fino a 120 rate, senza tener conto di quando è stata avanzata richiesta di dilazione

 

L'obiettiva situazione di difficoltà economico-finanziaria

  • La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, si effettua in modo diverso per le persone fisiche e per le imprese:
  1.  per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati si guarda all'Indicatore della situazione
    economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione
  2. per i soggetti diversi si guarda all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione

Le compensazioni tra rimborsi e somme iscritte a ruolo

  • C'è poi il tema della compensazione tra i rimborsi e gli importi iscritti a ruolo (articolo 16). Le novità principali, nell'ottica di semplificare le procedure, riguardano il fatto che:
  • il pagamento tramite compensazione volontaria opererà solo per i rimborsi di valore superiore a 500 euro;
  • l'Agenzia, prima di procedere al rimborso, verificherà che l'eventuale beneficiario ne abbia diritto guardando alla sua inadempienza relativa alla notifica di una o più cartelle di pagamento (e non ai debiti iscritti a ruolo)

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