Assegno di inclusione, da decadenza a domanda di riesame: le FAQ del Ministero del Lavoro

Economia
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Introduzione

Il dicastero di via Vittorio Veneto ha fornito in una nota nuove indicazioni sul sussidio che secondo l'ultimo report Inps ha incluso 624.712 famiglie e oltre 1,5 milioni di individui. Al centro dello schema domande/risposte c'è il chiarimento su alcuni temi specifici come la sospensione del beneficio, i soggetti esclusi dal monitoraggio, le istanze di riesame in caso di non accoglimento della domanda e gli eventuali cambi di residenza.

Quello che devi sapere

La nota del Ministero

  • A poco più di sei mesi dall'entrata in vigore, il Ministero del Lavoro ha fornito in una nota ulteriori indicazioni sull'Assegno di inclusione, misura introdotta dal governo Meloni (in foto la ministra del Lavoro Marina Calderone) come sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Secondo l'ultimo report dell'Inps, il sussidio ha interessato finora 624.712 nuclei e oltre 1,5 milioni di individui che a maggio hanno ricevuto in media un assegno mensile di 617 euro.

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La nota del Ministero

Le Faq

  • Con una nota del 16 luglio 2024, il Ministero del Lavoro ha approfondito alcune tematiche specifiche come la decadenza del beneficio, l'esclusione dagli obblighi di monitoraggio, il mantenimento del possesso dei requisiti, i cambi di residenza e le istanze di riesame

Quali sono i casi di decadenza?

  • La mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio. Anche in assenza di convocazione, i beneficiari sono tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi stabiliti dalla norma

Quali sono i casi di sospensione?

  • Il beneficio viene sospeso in caso di mancata presentazione agli incontri che devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (Pad) oppure entro 120 giorni dalla successiva trasmissione dei dati delle domande ai Comuni tramite la piattaforma GePI per le domande Adi pervenute all'Inps prima del 29 febbraio 2024

Quando scatta la sospensione?

  • L'Inps ha disposto che la sospensione del pagamento avviene dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione. Le registrazioni di avvenuto incontro o presentazione che perverranno all'Istituto di previdenza, tramite GePI, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento. Quelle che verranno inserite successivamente, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno le mensilità non percepite come arretrato

Come avviene il monitoraggio?

  • Tutti i nuclei beneficiari sono tenuti a presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale o, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, dall’invio dei dati ai Comuni sulla piattaforma GePI. Successivamente, in base agli esiti dell’analisi preliminare, l'Inps individua la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale

Cosa succede in caso di esonero?

  • I componenti che risultano esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che quindi non sono tenuti a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio

Chi è escluso dal monitoraggio?

  • Dall’obbligo di presentazione sono esclusi i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini Isee e i soggetti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Sono incluse inoltre le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali

Cosa succede con i minorenni?

  • L'esclusione dall'obbligo di presentazione presso i servizi sociali o di patronato non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di inclusione sociale (PaIS) e la partecipazione per almeno un componente adulto ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi entro 90 giorni dall’incontro

In quali casi decadono i requisiti?

  • I requisiti di accesso all'Assegno devono valere nel corso di tutto il periodo. Prima dell’erogazione della mensilità, l'Inps effettua le verifiche automatiche e in caso di variazioni significative, il nucleo decade. Esempi di decadenza sono il compimento della maggiore età dell’unico componente minorenne in assenza di altri componenti destinatari della misura come persone di 60 o più anni o con disabilità o in condizioni di svantaggio. Oppure in caso di sanzioni come la mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad una convocazione

Cosa fare per i cambi di residenza?

  • Come indicato dall'Inps nel messaggio numero 2.146 del 6 giugno 2024, l’Istituto ha messo a disposizione per i cambi di residenza una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza dichiarati nella domanda. Nello stesso messaggio, Inps ha chiarito inoltre che attualmente non è ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici

Come avviene il riesame?/1

  • Dal 29 febbraio è disponibile nella procedura Adi tramite il portale istituzionale dell’Inps, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente può presentare istanza di riesame alla sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito. In alternativa si può presentare ricorso giudiziario

Come avviene il riesame?/2

  • Per le domande Adi che presentano omissioni o difformità della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) Isee, gli utenti ricevono un sms o una email di notifica dell’evidenza. Le sedi territoriali contattano gli utenti per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova Dsu e sanare così l’incongruenza. I richiedenti hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova Dsu. Superato il termine, la domanda è respinta

Come verificare lo svantaggio?

  • Nel messaggio del 6 giugno, l'Inps ha poi fornito indicazioni sulla verifica delle condizioni di svantaggio nel riesame delle istanze. Nel caso in cui l'esito negativo derivi da un'errata indicazione nella domanda dell’amministrazione che ha rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio, la struttura territoriale Inps deve accertare direttamente con l'amministrazione competente quanto dichiarato nell’istanza di riesame

Come avviene lo sblocco?

  • In caso di esito positivo della verifica, comunicata in via formale dall’amministrazione competente alla struttura territoriale dell’Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco che prevede l’inserimento di una motivazione nell'apposito menu a tendina.

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