Introduzione
Lo Stato prevede un sistema di agevolazioni per le imprese che stipulano un contratto di lavoro (anche part-time) con "detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari" oppure "detenuti o internati lavoranti all'esterno del carcere o ancora "detenuti e internati semiliberi".
Sono previste alcune regole. I contratti siglati, ad esempio, devono essere di lavoro subordinato e non possono avere durata inferiore a 30 giorni. Il trattamento economico previsto non deve poi risultare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Dalla stipula della convenzione con gli istituti penitenziari alla procedura da seguire per la richiesta, ecco cosa c'è da sapere
Quello che devi sapere
SGRAVI FISCALI PER CHI ASSUME I DETENUTI
- Per dare sostanza alla funzione rieducativa della pena, lo Stato italiano prevede vantaggi fiscali e contributivi per le imprese che assumono detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari, detenuti o internati lavoranti all'esterno del carcere e detenuti o internati semiliberi. Ecco come funzionano nel dettaglio
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LO SGRAVIO DA 520 EURO
- Il Ministero della Giustizia specifica che “le imprese che assumono detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari o lavoranti all'esterno ai sensi dell'art. 21 ord.penit., possono ottenere un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, di 520 euro mensili”
LO SGRAVIO DA 300 EURO
- Importo più basso, di 300 euro mensili, per ogni lavoratore assunto, per le “imprese che assumono semiliberi”, sempre nei limiti dei costi sostenuti per i detenuti
I CONTRATTI PART-TIME
- Viene precisato inoltre che “per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta, in ogni caso, in misura proporzionale alle ore prestate”
GLI ALTRI CASI IN CUI SPETTA IL CREDITO D'IMPOSTA
- Il credito spetta anche in altri casi:
- se il rapporto di lavoro è iniziato mentre il soggetto era ristretto
- per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno e per i ventiquattro successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno
- alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, a condizione che al periodo di formazione segua l’immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio
LE IMPRESE ESCLUSE DALLE AGEVOLAZIONI
- Non tutte le imprese hanno però diritto alle agevolazioni. Sono escluse quelle che hanno stipulato convenzioni con gli enti locali aventi per oggetto un’attività formativa
LE CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI
- Vengono poi fissate diverse condizioni per poter accedere al credito d’imposta. Per ottenerlo, le imprese devono:
- assumere detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari, lavoranti all'esterno del carcere ai sensi dell'art. 21 ord. Penit. o semiliberi (detenuti o internati) con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni;
- corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro;
- stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti
LE TEMPISTICHE PER ACCEDERE AL CREDITO D’IMPOSTA
- E ancora, per ottenere il credito d’imposta le imprese convenzionate con gli istituti devono presentare apposita istanza alla direzione dell’istituto entro il 31 ottobre di ogni anno. Bisogna indicare l’ammontare complessivo del credito di cui intendono fruire per l’anno successivo. Nella somma va incluso anche il periodo post detentivo e quello dedicato all'attività di formazione. Poi, entro il 15 novembre, i provveditorati regionali che ricevono l’istanza devono inviare le istanze al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. A questo punto, entro il 15 dicembre, il Dipartimento determina l’importo massimo spettante a ogni azienda. L’elenco degli aventi diritto e l’ammontare degli sgravi viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito www.giustizia.it
QUANDO SI PUÒ COMPENSARE IL CREDITO?
- Il credito fiscale potrà quindi essere compensato dalle aziende solo quando sarà effettivamente maturato a seguito dell’assunzione dei lavoratori
UTILIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
- Il Ministero della Giustizia specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e nemmeno dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non assume poi alcun rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. In sintesi, lo si può utilizzare esclusivamente in compensazione. Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso
LE AGEVOLAZIONI SONO CUMULABILI?
- Le agevolazioni per chi assume detenuti sono cumulabili con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, ma soltanto "in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione"
IL MODELLO F24 E IL CODICE TRIBUTO
- Nella pratica, l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta può avvenire esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). Il codice tributo di riferimento è il 6858 (“Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”)
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- LO SGRAVIO DA 520 EURO
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