Norma extraprofitti banche, Abi: possibili illegittimità costituzionali

Economia

Nel corso della sua audizione al Senato sul Dl Asset, il direttore generale Giovanni Sabatini ha affermato che "l'imposta straordinaria solleva dubbi di compatibilità con i precetti costituzionali"

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Il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, ha parlato della norma sugli extraprofitti delle banche nel corso della sua audizione al Senato sul Dl Asset spiegando che "l'imposta straordinaria solleva dubbi di compatibilità con i precetti costituzionali". Inoltre per Sabatini sono possibili profili di incompatibilità anche a livello europeo, ovvero per quanto riguarda la disciplina comunitaria.

L'intervento di Sabatini

Nel suo intervento Sabatini ha affermato che "la Corte costituzionale ha delineato precise direttrici per verificare la  compatibilità di una imposta straordinaria con i principi sanciti nella  Carta, in particolare quello di uguaglianza (art. 3) e quello di capacità  contributiva (art. 53)". La Corte inoltre ha ribadito come "una misura fiscale di carattere  discriminatorio, per superare il vaglio di costituzionalità, debba  rispondere a criteri di adeguata ragionevolezza. L’art. 26 del decreto-legge non sembra tener conto di tali precettive  condizioni". Secondo il direttore generale un primo possibile profilo di non ragionevolezza è relativo "agli asseriti extraprofitti. Nella sentenza dell’11 febbraio 2015, n. 10, relativa alla cosiddetta Robin Tax, la Corte costituzionale ha stabilito, come irragionevole e pertanto  incostituzionale, l'addizionale Ires sul settore energetico, perché, tra  le altre cose, difettava di un meccanismo che consentisse la tassazione  separata del solo reddito supplettivo connesso alla posizione privilegiata delle imprese coinvolte".
Sabatini ha poi aggiunto che i medesimi profili di incostituzionalità "possono ricorrere anche per l’art. 26 del Dl 10 agosto 2023, che assume a base imponibile l'intero margine di interesse come  individuato dalla relativa voce di bilancio, senza verifica concreta sulla sua correlazione con gli asseriti extra profitti derivanti dall’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito. L'elezione di quella voce di bilancio mal si presta ad individuare una  maggiore capacità contributiva".

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I profili di incompatibilità con il diritto europeo

Per il direttore generale la norma potrebbe anche avere profili di incompatibilità rispetto alla disciplina comunitaria. Secondo Sabatini, "sono relativi all'articolo 42 della Costituzione, per lesione del diritto di proprietà, stante il carattere espropriativo della misura sulla ricchezza dell’impresa, che costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione, bene  giuridico protetto ai sensi dell’articolo 1 del 1° protocollo addizionale  alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) ed all’articolo 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea". Questo profilo è relativo alla necessità che il prelievo straordinario abbia a confronto l'esercizio di normale attività del contribuente rispetto al margine  straordinario generato dalle contingenze. Il raffronto con periodi di imposta dove il tasso di interesse si attestava attorno allo zero non  costituisce un adeguato parametro". Per il direttore quindi "si riscontra anche una possibile violazione del principio di libera  concorrenza riconosciuto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Tfue), nella prospettiva di una discriminazione. Gli operatori nazionali del settore bancario sarebbero penalizzati  rispetto ad enti bancari residenti in altri Stati Membri".

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