
Lavoro, cos'è il nuovo contratto di rioccupazione e come funziona l'esonero contributivo
Con una circolare del 2 agosto l’Istituto di previdenza sociale ha fornito le prime indicazioni sulla misura diretta “a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione” nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Ecco chi può accedere al beneficio

Il decreto Sostegni bis, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, ha istituito il contratto di rioccupazione “quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione” nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica
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L’Inps, con una circolare del 2 agosto, ha fornito le prime informazioni su chi può accedere al beneficio, quanto dura e come funziona la misura. Il contratto di subordinazione, viene spiegato nel testo, è subordinato alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo
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Il progetto ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Ai datori di lavoro, eccetto quelli del settore agricolo e domestico, che assumono con contratto di rioccupazione viene riconosciuto un esonero, per un periodo massimo di sei mesi, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico
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Il procedimento di richiesta di ammissione all’esonero sarà reso disponibile all’inizio del mese di settembre 2021. Nella circolare si precisa che l’instaurazione di un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di apprendistato non legittima la fruizione dell’esonero e neanche la trasformazione di un rapporto a termine in corso in uno a tempo indeterminato rientra nella misura

Il contratto di rioccupazione va considerato “speciale” con regole autonome. Va stipulato in forma scritta e deve riguardare assunzioni di disoccupati. Al termine del periodo di sei mesi d’inserimento, le parti possono recedere dal contratto. Se, nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati che assumono personale, con contratto di rioccupazione, tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021

L’importo dell’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’aliquota per le prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua

La soglia massima mensile di esonero della contribuzione datoriale è, quindi, pari a 500 euro e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto

Dall’esonero sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL e le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento
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I requisiti per poter usufruire del contratto di rioccupazione sono che il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione e che il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva

Decadono dal beneficio dell’esonero e devono restituire quanto fruito i datori di lavoro che procedono al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento, oppure al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata