Bonus adeguamento ambienti lavoro, ecco il nuovo codice tributo per il credito d'imposta
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice da indicare nel modello F24 per l'utilizzo del credito d'imposta del 60%. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio dall’1 gennaio 2021 è stata stabilita la riduzione del termine ultimo per l’utilizzo della somma spettante: sarà il 30 giugno e non dicembre
Pubblicato, con un documento dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo codice tributo che serve per usufruire del bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
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Nello specifico, la risoluzione n. 2/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate l’11 gennaio 2021 fornisce oltre al codice anche le istruzioni per la compensazione
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
Si tratta delle istruzioni per compilare il modello F24 necessario per ricevere la compensazione del credito d’imposta del 60% sull’adeguamento degli ambienti di lavoro
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Come specifica il documento, sia i beneficiari che i cessionari del credito d’imposta, potranno usare in compensazione la somma attribuita mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo: “6918” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro - articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”
Si tratta di un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro stabilito dal decreto Rilancio
Con un provvedimento pubblicato l’8 gennaio dall’Agenzia delle Entrate sono state adeguate le novità introdotte in merito all’utilizzo della somma per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
In particolare, la Legge di Bilancio 2021 ha ridotto di sei mesi il tempo a disposizione per la compensazione del credito d’imposta
Il termine ultimo è stato fissato al 30 giugno 2021, stessa data anche per la cessione del credito. In un primo momento la scadenza era stata programmata per il prossimo dicembre
In base a quanto scritto nella risoluzione n. 2/E/2021, “i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 31 maggio 2021
Inoltre “per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80mila euro”
Infine “Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso dal 1° gennaio al 30 giugno 2021”
Va ricordato che i beneficiari possono anche cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. Restano invece uguali regole generali per le compensazioni con modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate