Coronavirus e attività commerciali, vietato lo sfratto per morosità durante il lockdown
EconomiaUn'ordinanza del tribunale di Venezia stabilisce che bisogna tener conto della difficoltà del commerciante che non ha potuto lavorare a causa della chiusura obbligatoria durante l'emergenza Covid. Per il tribunale veneto è quindi opportuno che le parti trovino un accordo per la revisione del canone d'affitto. Il debito va comunque saldato
Nessuno sfratto per i commercianti che non hanno pagato il canone d'affitto durante il periodo del lockdown. A stabilirlo è un'ordinanza del tribunale di Venezia del 28 luglio 2020, secondo la quale si deve tener conto della difficoltà di chi non è riuscito a lavorare a causa della chiusura obbligatoria delle attività durante l'emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE). Non solo: per il tribunale veneto è inoltre opportuno che il proprietario del locale e il commerciante raggiungano un accordo su una revisione del canone, anche se comunque gli esercenti hanno l'obbligo di saldare gli affitti arretrati una volta ripresa l'attività commerciale.
Resta l'obbligo di saldare il debito, ma con un accordo tra le parti
I giudici confermano quindi l'obbligo di saldare il debito, ma allo sfratto per morosità il proprietario dell'immobile deve preferire l’accordo con l'affittuario sul canone e sulle modalità di pagamento, unico modo per assicurare il versamento delle somme arretrate e sostenere le attività commerciali, tra i settori più colpiti dal coronavirus.
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Riduzione del canone solo con un accordo tra le parti
Le norme introdotte dal governo durante l’emergenza Covid hanno bloccato fino al 31 dicembre 2020 l’esecuzione degli sfratti, ma non la loro convalida. Una direzione confermata dai giudici che ultimamente tendono a respingere le richieste di sfratto quando la motivazione è legata alla morosità durante il lockdown. La possibilità di ridurre il canone una volta ripresa l’attività non è prevista né dal decreto Cura Italia, né dal decreto Rilancio, e questa eventualità può concretizzarsi soltanto nel caso in cui le parti trovino un accordo tra di loro.