L’Inps ha confermato il versamento in anticipo delle somme, come già accaduto ad aprile e maggio, in giorni separati e seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi. I cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che vivono soli o lontano dai familiari, possono chiedere la consegna a casa delegando i Carabinieri al ritiro
Come già avvenuto ad aprile e maggio, anche a giugno il pagamento delle pensioni sarà anticipato. Lo ha annunciato l’Inps in una nota, fornendo il calendario delle erogazioni e le istruzioni per accedere online al cedolino.
Le date dei pagamenti
I pagamenti avverranno in giornate diverse a partire dal 27 maggio, spiega Inps, specificando che “per coloro che hanno scelto di ricevere la pensione presso un istituto di credito, il pagamento sarà effettuato lunedì 1° giugno, primo giorno bancabile del mese. Per coloro che riscuotono con qualunque modalità presso Poste Italiane SpA, anche per questa mensilità opera l’anticipo del pagamento previsto dall’ordinanza 19 marzo 2020, n. 652”. Nello specifico, il calendario è così scaglionato in base alle lettere iniziali dei cognomi:
- mercoledì 27 maggio cognomi dalla A alla B
- giovedì 28 maggio cognomi dalla C alla D
- venerdì 29 maggio cognomi dalla E alla K
- sabato 30 maggio (mattina) cognomi dalla L alla P
- lunedì 1 giugno cognomi dalla Q alla Z
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La convenzione con i carabinieri
È ancora valida anche la convenzione tra Poste e Carabinieri che consente ai cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che vivono soli o lontano dai familiari, di ottenere la consegna della pensione al proprio domicilio delegando al ritiro i Carabinieri.
Le pensioni di invalidità
Seguirà l’ordine alfabetico anche l’erogazione delle pensioni di invalidità, per le quali - ha fatto sapere Inps - è stato “disposto il pagamento di uno specifico assegno, con la motivazione di pagamento provvisorio”. Ciò significa che, siccome le visite agli uffici medico-legali sono state sospese a causa dell’emergenza coronavirus, l’Istituto potrà chiedere la restituzione della somma “qualora il giudizio medico-legale non confermi la spettanza dell’assegno”.