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Whatsapp, multa di 50mila euro dall'Antitrust. Società valuta ricorso

Economia
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Provvedimento dell’Authority per “inottemperanza agli obblighi informativi agli utenti”. L'azienda: "Stiamo esaminando la decisione"

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“Inottemperanza agli obblighi informativi agli utenti”. È con questa motivazione che l’Antitrust, Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha deciso per WhatsApp una sanzione da 50mila euro annunciata martedì 23 gennaio. L'azienda di Menlo Park, il giorno dopo, ha replicato: "Stiamo esaminando la decisione e stiamo valutando la possibilità di effettuare un ricorso".

Violati obblighi informativi

L'Antitrust, spiega una nota, “ha sanzionato WhatsApp Inc. per non aver dato esecuzione all'ordine di pubblicazione dell'estratto del provvedimento, emesso nei suoi confronti a maggio 2017, con il quale è stata accertata la vessatorietà di alcune clausole dei Termini di utilizzo dell'applicazione WhatsApp Messenger”. In particolare, prosegue la nota, WhatsApp avrebbe violato gli obblighi informativi previsti dalla legge nei riguardi dei consumatori e “ha consapevolmente omesso quanto disposto dall'Autorità nel provvedimento, ossia la pubblicazione del citato documento nella homepage del proprio sito web e la contestuale notifica in app, da inviare a tutti gli utenti WhatsApp italiani, contenente il link alla pubblicazione medesima”.

Le clausole ritenute vessatorie

Le clausole ritenute vessatorie riguardano, in particolare: la facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte della società, il diritto di recesso stabilito unicamente a vantaggio del professionista, le esclusioni e le limitazioni di responsabilità a suo favore, le interruzioni ingiustificate del servizio, la scelta del foro competente sulle controversie (ad oggi esclusivamente individuato presso tribunali americani).

Sanzione massima per questo caso

La sanzione da 50mila euro è il massimo stabilito dalla normativa per l'inottemperanza ai provvedimenti di accertamento della vessatorietà. L’Antitrust ha spiegato di aver tenuto conto non solo della rilevanza del professionista e del suo consapevole rifiuto a pubblicare l'estratto della decisione dell'Autorità, ma anche del fatto che “la pubblicazione è l'unico strumento che assiste l'accertamento della vessatorietà nella disciplina vigente, la quale, allo stato, non prevede l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie al termine del procedimento amministrativo di accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali”.