Tassa Airbnb da pagare entro il 16 ottobre o scattano le sanzioni

Economia
Per essere considerate "brevi" le locazioni devono essere di durata inferiore ai 30 giorni (Getty Images)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per fare chiarezza in merito alla nuova disciplina fiscale sulle locazioni brevi. La normativa riguarda solo gli affitti tra privati sotto i 30 giorni

L'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 24/E ha fatto chiarezza in merito alla nuova disciplina fiscale sulle locazioni brevi, comunemente definita "tassa Airbnb". Coloro che utilizzeranno il portale per i "mini-affitti" turistici, se non vorranno incorrere in sanzioni, dovranno pagare entro il prossimo 16 ottobre le ritenute sui pernottamenti effettuati dal 12 settembre. L’obbligo di comunicare i dati, invece, è attivo dallo scorso primo giugno ma per quanto riguarda le scadenze precedenti, viste le incertezze, non verranno applicate sanzioni per i ritardi.

Il limite di durata

La circolare è frutto di un incontro tra l'Agenzia delle Entrate, le associazioni di categoria e i principali operatori interessati. L’obiettivo è chiarire gli aspetti principali degli adempimenti necessari: dagli attori coinvolti a cosa devono fare intermediari e locatori, passando per chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti. A tal proposito, l’Agenzia chiarisce che, stando a quanto previsto dal Dl 50/2017, sui redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal primo giugno 2017, può essere applicata, a scelta del locatore, il regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%. Per essere considerate "brevi" le locazioni devono essere di durata inferiore ai 30 giorni e possono avere anche finalità turistiche. Le nuove norme riguardano solo gli affitti tra privati che agiscono al di fuori dell’attività di impresa.

Gli immobili interessati

La circolare chiarisce che le norme previste per la locazione breve non comprendono gli immobili che non hanno finalità abitative e quelli situati all’estero. I locali interessati sono quelli situati in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11, ad esclusione della A10 (uffici o studi privati). Rientrano nella normativa anche le relative pertinenze come box, posti auto, cantine, soffitte, oppure singole stanze dell'abitazione.

I servizi

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell'alloggio, la fornitura di alcuni servizi "strettamente funzionali" a un affitto di breve periodo come la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la connessione a internet o l’utilizzo dell’aria condizionata. Restano invece fuori dai contratti i "servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell'immobile", come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, il noleggio di auto o la messa a disposizione di guide turistiche. La circolare chiarisce anche che non è necessaria l'adozione di un particolare schema contrattuale.

Le sanzioni

Nel documento emesso dall’Agenzia delle Entrate si spiega che è stato deciso di applicare una moratoria sulle sanzioni precedenti al 12 settembre. Ma non sull'invio dei dati che dovranno essere inoltrati al fisco con le informazioni sulle locazioni a partire dal primo giugno. Da questa data, infatti, dovranno essere pagate le ritenute che si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati. La circolare chiarisce infine che "la ritenuta va operata sull'intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore". 

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