Milano, nuove regole per l'ingresso di auto inquinanti in Area C e Area B dall'1 ottobre
CronacaIntroduzione
Sono scattate le nuove regole per la mobilità a Milano, in vigore da martedì primo ottobre, che riguardano Area B e Area C del capoluogo lombardo. Modifiche alla zona a traffico limitato della città con l'obiettivo di diventare sempre più a misura di pedoni. L'Area C, quella del centro, sarà vietata anche alle auto benzina Euro 3 e ad alcune categorie di autobus adibiti al trasporto pubblico, con deroga fino al 2025 per i residenti nella Ztl centrale a pagamento. Le novità
Quello che devi sapere
Area C, i veicoli che non possono circolare
- Dal 1° ottobre 2024 non possono più accedere e circolare nella ZTL Area C i seguenti veicoli:
TRASPORTO PERSONE (CATEGORIA M1) - Benzina euro 3
AUTOBUS ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
- Euro II benzina
- Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh
- Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV
- Euro V diesel senza FAP
- Euro V diesel senza FAP oppure con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area C attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
- Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI
Area B, veicoli M3 e N3
- Tutti i camion, autobus e furgoni (categorie M3, N3) che hanno installato entro il 30 settembre 2024 o sono dotati all'origine dei sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e sul lato del marciapiede, devono comunicare entro il 1° ottobre 2024 l’avvenuta installazione o la dotazione in questo modo:
- accedere al portale di Area B
- registrare la targa del veicolo per cui è necessario chiedere la deroga nella sezione “Le tue targhe”
- chiedere il permesso nella sezione “Richiesta permessi” ” - “Nuovo permesso” e selezionare la tipologia di permesso “ANGOLO CIECO” allegando:
- la dichiarazione dell’installatore datata e timbrata con l’indicazione della marca e del modello di sensori utilizzati, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono installati, oppure, nel caso di veicoli che sono già dotati dei sistemi al momento dell’acquisto, la dichiarazione rilasciata dal produttore, attestante la dotazione dei dispositivi, con l’indicazione della marca e del modello di sensori, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono stati installati.
Area B, veicoli N3 e M3
- Tutti i camion, autobus e furgoni di categoria N3 e M3 che sono in possesso di un ordine di acquisto per sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e sul lato del marciapiede con installazione entro il 31 dicembre 2024, dovranno chiedere la deroga di accesso e circolazione in Area B in questo modo:
- accedere al portale di Area B
- registrare la targa del veicolo per cui è necessario chiedere la deroga nella sezione “Le tue targhe”
- chiedere il permesso nella la sezione “Richiesta permessi” - “Nuovo permesso” e selezionare la tipologia di permesso “ANGOLO CIECO PROVVISORIO” allegando copia fronte e retro del libretto di circolazione e copia dell’ordine di acquisto indicante il numero di kit ordinati, la marca e il modello.
Obbligatori i sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile
Dal 1° ottobre 2024 è obbligatorio, per tutti i furgoni e autobus di categoria N2 e M2, installare i sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e sul lato del marciapiede e chiedere la deroga di accesso e circolazione in Area B in questo modo:
- accedere al portale di Area B
- registrare la targa del veicolo per cui è necessario chiedere la deroga nella sezione “Le tue targhe”
- chiedere il permesso nella sezione “Richiesta permessi” - “Nuovo permesso” e selezionare la tipologia di permesso “ANGOLO CIECO” allegando la dichiarazione dell’installatore datata e timbrata con l’indicazione della marca e del modello di sensori utilizzati, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono installati e la carta di circolazione oppure, nel caso di veicoli che sono già dotati dei sistemi al momento dell’acquisto, la dichiarazione rilasciata dal produttore, attestante la dotazione dei dispositivi, con l’indicazione della marca e del modello di sensori, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono stati installati.
Deroga entro il 31 dicembre 2025
- Per tutti i furgoni e autobus di categoria N2 e M2 che non hanno installato entro il 30 settembre 2024 i sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e sul lato del marciapiede potranno chiedere la deroga per accedere e circolare in Area B entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Per chiedere la deroga occorre:
- accedere al portale di Area B
- registrare la targa del veicolo per cui è necessario chiedere la deroga nella sezione “Le tue targhe”
- chiedere il permesso nella sezione “Richiesta permessi” - “Nuovo permesso” e selezionare la tipologia di permesso “ANGOLO CIECO PROVVISORIO” allegando copia fronte e retro del libretto di circolazione e copia dell’ordine di acquisto indicante il numero di kit ordinati, la marca e il modello.
Nuovi divieti ambientali
- Dal 1° ottobre 2024 non possono più accedere e circolare nella ZTL Area B i seguenti veicoli:
TRASPORTO COSE - Benzina Euro 2
- Diesel Euro 3-4 leggeri (N1) con FAP (filtro antiparticolato) di serie e campo V.5 <= 0,0045 g/km
- Diesel Euro III-IV pesanti (N2-N3) con FAP di serie e campo V.5 <= 0,01 g/kWh
- Diesel Euro 0-1-2-3-4 leggeri (N1) e Euro 0-I-II-III-IV pesanti (N2-N3) con FAP after-market installato entro il 30.04.2019 e classe massa particolato pari almeno a Euro 4-IV
- Diesel Euro 5 leggeri (N1)
- Diesel Euro V pesanti (N2-N3) senza FAP
- Diesel Euro V pesanti (N2-N3) con FAP di serie e campo V.5 > 0,01 g/kWh oppure senza valore
- Diesel Euro V pesanti (N2-N3) con FAP after market e classe massa particolato < Euro VI
AUTOBUS
- Benzina Euro II
- Diesel Euro III-IV con FAP (filtro antiparticolato) di serie e campo V.5 <= 0,01 g/kWh
- Diesel Euro 0-I-II-III-IV con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e classe massa particolato pari almeno a Euro IV
- Diesel Euro V senza FAP
- Diesel Euro V con FAP di serie e campo V.5 > 0,01 g/kWh oppure senza valore
- Diesel Euro V con FAP after-market e classe massa particolato < Euro VI