Lo si si legge nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi prodotte dalla quinta sezione penale. Nel marzo scorso i Supremi giudici avevano assolto il colonello, Lorenzo Sabatino e rigettato i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Tra i prescritti il generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e da Francesco Cavallo
"Le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali, possibili, responsabilità dei carabinieri appartenenti al 'Gruppo Roma' nella morte di Stefano Cucchi". È quanto scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi nel caso Cucchi. Nel marzo scorso i Supremi giudici hanno assolto il colonello, Lorenzo Sabatino. La Cassazione ha, inoltre, rigettato i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Tra i prescritti il generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e da Francesco Cavallo.
Le motivazioni della sentenza dei giudici della Cassazione
Nell'atto di 90 pagine i Supremi giudici affermano che dalla "lineare" ricostruzione delle sentenze di merito emerge "una chiara volontà, puntualmente ricostruita, di impedire che le precarie condizioni fisiche di Cucchi, riscontrate dai due piantoni, potessero, in una fase in cui il giovane era ormai deceduto" - si legge - "far ipotizzare che le stesse fossero state originate da situazioni verificatesi tra il suo arresto e il successivo collocamento nella camera di sicurezza e che, come tali, potessero essere ricondotte alle responsabilità degli appartenenti all'Arma dei carabinieri in servizio presso articolazioni dipendenti dal Gruppo Roma di cui facevano parte tutti gli imputati e al cui vertice vi era Casarsa". E ancora: "La stessa circostanza che le annotazioni di servizio fossero state realizzate con caratteristiche redazionali sostanzialmente identiche, tali da non rendere identificabili le relative differenze, è stato ritenuto indicativo, con valutazione tutt'altro che illogica, dell'obiettivo di occultare le modifiche apportate e, in particolare, i passaggi della prima annotazione ritenuti compromettenti". Per quanto riguarda la posizione di Sabatino, la Cassazione afferma che "risulta palesemente mancante l'indicazione di un qualunque elemento fattuale che, al di là di non consentite ricostruzioni congetturali, possa far ritenere che Sabatino abbia agito con il dolo richiesto. Ne consegue che l'ipotesi di una consapevolezza, in capo a Sabatino, della partecipazione" del collega "Cavallo al confezionamento delle false annotazioni, è rimessa unicamente al dato, anch'esso del tutto indimostrato, di una qualche forma di interlocuzione tra i due imputati, fondato in maniera totalmente congetturale e meramente suggestiva sul loro risalente rapporto professionale e sulla vicinanza fisica dei rispetti uffici".