Verona, giudice condanna Booking.com a risarcire turista per disservizi durante un viaggio
CronacaIl viaggiatore non aveva ricevuto la comunicazione sul cambio di volo e, una volta arrivato, ha trovato la struttura prenotata irreperibile, senza alcuna assistenza dalla piattaforma. La sentenza ha disposto il rimborso del soggiorno non usufruito e un risarcimento di 600 euro per vacanza rovinata
Il giudice di pace di Verona ha accolto il ricorso di un turista della città scaligera, riconoscendo la responsabilità della piattaforma Booking.com in un caso di disservizio durante un viaggio a Madrid. Il viaggiatore aveva acquistato tramite la piattaforma un pacchetto comprendente volo di andata e ritorno e soggiorno in una struttura nella capitale spagnola per il periodo dal 25 al 28 ottobre 2024. Il giorno della partenza, però, una volta arrivato in aeroporto ha scoperto che le date del volo erano state modificate senza alcuna comunicazione preventiva. La compagnia aerea aveva inviato l'avviso a un indirizzo email generato automaticamente dalla piattaforma, che non è mai stato inoltrato al cliente.
Assistenza assente e alloggio irreperibile
Nel ricorso, il viaggiatore ha denunciato anche la totale mancanza di supporto: Booking.com non ha aggiornato la prenotazione dell'alloggio né ha fornito assistenza nella gestione dell'imprevisto, lasciando il turista senza riferimenti. Arrivato comunque a Madrid, ha incontrato un nuovo ostacolo: la struttura prenotata risultava irreperibile, anche a causa di indicazioni incomplete e imprecise. È stato così costretto a sostenere ulteriori costi per trovare un alloggio alternativo. Non avendo ottenuto alcun riscontro sui reclami da parte della piattaforma, assistito da Adiconsum Verona, si è rivolto al giudice di pace.
Gli obblighi della piattaforma secondo il giudice
La sentenza del giudice di pace di Verona ha stabilito che Booking.com, pur operando come intermediario, è soggetta a precisi obblighi nei confronti del consumatore. In particolare: deve garantire l'affidabilità delle informazioni pubblicate; è tenuta a informare tempestivamente il cliente su eventuali modifiche; non può sottrarsi alle proprie responsabilità tramite clausole vessatorie, dichiarate inefficaci. Il giudice ha così riconosciuto al viaggiatore il rimborso delle somme relative al soggiorno non usufruito ed un risarcimento di 600 euro per danno da vacanza rovinata, a compensazione dello stress e dei disagi subiti.