Tre parole rivolte a uno studente durante una lezione nel 2019 sono valse a un docente di Sassuolo un provvedimento disciplinare ora confermato in via definitiva. La Cassazione ha, infatti, respinto il suo ultimo ricorso, ritenendo legittima e proporzionata la censura scritta inflitta dal dirigente scolastico
"Sei un cretino": una frase detta nel 2019 ad uno studente da un professore di un istituto tecnico di Sassuolo. Tre parole pronunciate davanti a una classe e costate al docente un provvedimento disciplinare che ora la sezione civile della Cassazione ha reso definitivo, rigettando il suo ultimo ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che la sanzione della censura scritta - inflitta allora dal dirigente scolastico - è "legittima, proporzionata e giuridicamente fondata". Alla decisione degli ermellini si è arrivati dopo il docente ha impugnato il provvedimento disciplinare prima davanti al Tribunale di Modena, poi alla Corte d'Appello di Bologna, e infine alla Cassazione, sostenendo che l'offesa non fosse tale da giustificare un simile esito.
Il ricorso respinto
I giudici del Palazzaccio non gli hanno dato ragione respingendo il ricorso che aveva presentato contro il Ministero dell'Istruzione e contro l'istituto Alberto Baggi. Per i magistrati la censura, prevista per la violazione dei doveri del docente, è congrua, anche in assenza di altri elementi aggravanti. Nella decisione i Supremi giudici affermano sostanzialmente che il comportamento dell'insegnante ha giustificato il richiamo formale e non può essere ridimensionato, anche se l'offesa non si è estesa all'intera classe, ma a un solo alunno. Durante i vari gradi di giudizio, il professore aveva ammesso di aver rivolto l'insulto allo studente, ma aveva negato altre presunte espressioni come "maiali" o "animali" rivolte all'intera classe. Tuttavia, già in appello, i giudici avevano chiarito che il provvedimento disciplinare si basava solo sulla parola "cretino", da lui stesso confermata. Nel suo ultimo ricorso in Cassazione, il docente aveva contestato la valutazione dei fatti da parte dei giudici di secondo grado, ma anche questo tentativo si è rivelato vano. Secondo la Suprema Corte, le motivazioni della sentenza d'appello non presentano vizi logici o giuridici e non è stato leso alcun diritto del ricorrente. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto irrilevanti le doglianze sulla forma della comunicazione della sanzione - inviata con raccomandata - giudicandole estranee al merito del giudizio. La decisione conferma come, nonostante i crescenti episodi di aggressioni agli insegnanti da parte degli studenti, il contesto, il ruolo e le parole del docente mantengano un valore decisivo nella valutazione della condotta.