Femminicidio Cecchettin, procura Venezia fa appello contro sentenza di ergastolo a Turetta

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I pm chiedono di riconoscere a Filippo Turetta anche le aggravanti, ovvero la crudeltà e lo stalking verso l'ex fidanzata Giulia, che la Corte d'Assise aveva invece escluso

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La Procura di Venezia ha deciso di fare appello contro la sentenza che ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta, il ventitreenne padovano responsabile dell'uccisione dell'ex fidanzata, Giulia Cecchettin, l'11 novembre del 2023. Alla Corte di appello i pm chiedono di riconoscere a Turetta anche le aggravanti, ovvero la crudeltà e lo stalking di Filippo verso Giulia, che la Corte d'Assise aveva invece escluso. "Ci rincuora il fatto he la Procura abbia impugnato la sentenza - ha commentato l'avvocato Stefano Tigani, difensore di Gino Cecchettin - perché conferma che la richiesta di impugnazione del nostro collegio difensivo in difesa della famiglia Cecchettin era fondata". 

Le motivazioni della sentenza

Esaminando la videoregistrazione delle fasi dell'omicidio, il collegio giudicante ha notato che emergono colpi ravvicinati, rapidi e "quasi alla cieca", e quindi "tale dinamica, certamente efferata", si ritiene non "sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell'imputato". Turetta per i giudici "non aveva la competenza e l'esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e pulito", cosi ha continuato a colpire fino a quando si è reso conto che Giulia "non c'era più". Ha dichiarato di essersi fermato "quando si è reso conto che aveva colpito l'occhio: 'mi ha fatto troppa impressione', ha dichiarato. Orbene, considerata la dinamica complessiva, non si ritiene che la coltellata sull'occhio sia stata fatta con la volontà di arrecare scempio o sofferenza aggiuntiva". Anche i punti delle ferite causate dalle coltellate "appaiono frutto di azione concitata, legata all'urgenza di portare a termine l'omicidio", per cui non sarebbero un elemento "significativo della sussistenza, in capo all'imputato, di volontà di voler infliggere in danno della vittima sofferenze aggiuntive e gratuite, necessaria al fine di poter ritenere integrata l'aggravante della crudeltà". 

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