Saluto romano, le differenze tra legge Scelba e legge Mancino

Cronaca
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Per il saluto romano va contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. È questa la decisione delle sezioni unite della Cassazione che hanno disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016. La stessa Cassazione, però, ha citato anche un’altra legge, quella Mancino. Ecco in cosa differiscono

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Il saluto romano e la chiamata del “presente” rappresentano "un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista" che, pertanto, "integra il delitto previsto dall'articolo 5 della legge Scelba" laddove, "avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista". Questo quanto stabilito, nelle scorse ore, dalle Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a giudicare la questione del saluto fascista in relazione ad una vicenda che risale all'aprile del 2016, avvenuta a Milano e che ha coinvolto otto militanti di estrema destra, durante una commemorazione di Sergio Ramelli, Carlo Borsani ed Enrico Pedenovi.  

La discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi

La Cassazione, poi, ha anche affermato che "a determinate condizioni può configurarsi anche il delitto" previsto dalla legge Mancino (articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205) che "vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Inoltre, è stato anche stabilito che "tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità e che essi possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge".

La differenza tra la legge Scelba e la legge Mancino

Ma tra le leggi Scelba e quella Mancino, che differenza c’è? Come sottolinea il “Corriere della Sera”, la legge Scelba (la numero 645 del 1952) cita l’apologia del fascismo vietando la ricostituzione del partito fascista oltre che la propaganda delle proprie idee. Nello specifico, poi, l’articolo 5 sottolinea che “chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista” potrà essere punito con la reclusione fino a tre anni e una multa fino a 516 euro, unitamente alla perdita dei diritti politici e l’interdizione dai pubblici uffici. La legge Mancino (la numero 205 del 1993) convalida quanto inserito nella convenzione di New York a proposito della soppressione di tutte le forme di discriminazione razziale. Nel dettaglio l’articolo 2 regolamenta, vietandolo, “il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

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