Resta efficace nella regione, fino al 3 dicembre, il provvedimento con il quale è stata lasciata ai genitori la scelta sulla didattica in presenza o a distanza nelle scuole elementari e medie
Resta efficace in Puglia, fino al 3 dicembre, il provvedimento con il quale la Regione ha lasciato ai genitori la scelta sulla didattica in presenza o a distanza nelle scuole elementari e medie. La decisione è arrivata dal Tar Puglia che ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per la sospensione dell'ordinanza 407 con la quale la Regione, il 27 ottobre, ha disposto la didattica digitale integrata per tutte le scuole, eccetto quelle dell'infanzia (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).
Ordinanza ha perso efficacia
Per i giudici amministrativi quella ordinanza "ha perso efficacia" perché è stata superata dalla successiva, la 413, emanata dalla Regione che ha recepito il Dpcm del 3 novembre. Nel provvedimento i giudici del Tar rilevano che l'ordinanza 413, la seconda emanata dal presidente della Regione Michele Emiliano, "è stata resa sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal Dpcm del 3 novembre e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia successiva a quella 'fotografata' nella precedente ordinanza 407".
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Non ammissibile richiesta di interrogatorio libero di Emiliano
In precedenza lo stesso Tar, con provvedimento cautelare monocratico d'urgenza, aveva sospeso la prima ordinanza della Regione di fine ottobre, la 407, che aveva disposto la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, fatta eccezione per quelle dell'infanzia. I giudici considerano che il secondo provvedimento regionale "ai fini della riduzione del rischio di diffusione epidemica, ha consentito, per il primo ciclo di istruzione, la didattica integrata a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata non può essere imposta la didattica in presenza e che l'eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata". Nel provvedimento del Tar si rileva, inoltre, che "le nuove prescrizioni regionali, efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre, non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti" e quindi "le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19" sono "ora disciplinate dal nuovo provvedimento". Dichiarando improcedibile la domanda cautelare, i giudici hanno anche ritenuto "non ammissibile la richiesta di interrogatorio libero" del presidente Emiliano.