
Entro oggi l'invio della domanda per ottenere il bonus sanificazione: le cose da sapere
Scade oggi il termine per presentare la domanda di richiesta del bonus sanificazione e adeguamento introdotto dal Decreto Rilancio. Il modulo va inviato tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ecco come fare. LA FOTOGALLERY

Oggi è l’ultimo giorno per inviare la documentazione per ottenere il credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione anti covid introdotto dal Dl Rilancio

La richiesta può essere effettuata da parte di soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario

Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività

Include l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea

L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti e di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali spese di installazione

L’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, anche in questo caso incluse le eventuali spese di installazione

Entro 5 giorni dalla presentazione del modello, l’interessato riceverà una ricevuta da parte dell'Agenzia per la presa in carico oppure il rifiuto contenente le motivazioni dello stesso

Il credito sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione tramite modello F24

Lo stesso modello può essere utilizzato anche per la richiesta del credito per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, per spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza. In questo caso c'è tempo fino al 30 novembre 2021 per la presentazione della comunicazione

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare sempre entro oggi una nuova comunicazione; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate

Tuttavia, se con la precedente comunicazione erano state comunicate le spese relative ad entrambi i crediti d’imposta e con il nuovo invio sono indicate variazioni riguardanti uno solo dei due, resta valida la comunicazione precedente con riferimento al credito d’imposta i cui dati non sono variati, e la nuova comunicazione sostituirà la precedente solo con riferimento al credito d’imposta i cui dati sono variati

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, e non può eccedere il limite di 60.000 euro

L’ammontare massimo del credito d’imposta a cui si può accedere è pari a quanto richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate: deve essere emanato entro l’11 settembre 2020. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile