Infortuni a scuola, sentenza della Cassazione: anche il preside rischia una condanna

Cronaca

La Suprema Corte ha confermato un mese di reclusione e il pagamento di un risarcimento danni per una preside imputata, insieme ad altri, per lesioni colpose gravi in relazione a un incidente occorso a un ragazzo in un liceo di Sapri nell'estate 2011

Anche il preside rischia grosso. Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, il dirigente scolastico riveste una posizione di garanzia in relazione alla sicurezza nelle scuole e può andare incontro a una condanna penale nel caso di infortunio di una persona all'interno dell'istituto. E' quanto scritto in una sentenza relativa a dei fatti avvenuti nell'estate del 2011 in un liceo di Sapri e in particolare al grave incidente occorso a un ragazzo che, qualche giorno dopo aver terminato le prove di maturità, si era recato a scuola per assistere all'esame orale di un compagno.

Sicurezza prima di tutto

La Suprema Corte ha confermato la condanna - a un mese di reclusione (condizionalmente sospesa) e al pagamento di un risarcimento danni - di una preside e dell'ingegnere responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'istituto, imputati per lesioni colpose gravi con violazione della disciplina antinfortunistica. Nell'estate del 2011 il giovane, inciampando, era caduto su un lucernario precipitando per oltre 7 metri e riportando ferite gravi. Il solaio-lucernario era accessibile attraverso una porta finestra solitamente chiusa con un piccolo lucchetto, ma che talvolta veniva aperta, come accadde quella mattina, a causa del gran caldo. La quarta sezione penale della Cassazione ha confermato
la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Potenza, che aveva ritenuto i due imputati responsabili dell'infortunio.

I perché della condanna

Per i giudici la preside "avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell'istituto alla stessa affidato" - come  "l'insicurezza del solaio in questione", cosa che invece non avvenne. Gli accertamenti compiuti nel corso del procedimento hanno appurato che "le richieste, pur in effetti inoltrate all'ente territoriale e ad altri soggetti pubblici, non contenevano però alcuna menzione della problematica in questione". Secondo la Corte si preferì una "soluzione artigianale" insufficiente però a eliminare il pericolo.

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