Omicidio stradale, Consulta: ok pene più severe ma revoca patente solo per alcol o droga

Cronaca
Foto d'archivio Ansa

La legge 41 del 2016 supera il vaglio di costituzionalità sul divieto per il giudice di bilanciare aggravanti con attenuanti. Illegittimo, invece, l'articolo che prevede la revoca del documento di guida in automatico per condanne per omicidio e lesioni stradali

Sì a pene più severe per l'omicidio stradale, ma paletti sulla revoca automatica della patente: prevista solo in caso di ebbrezza o droga. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale: la legge 41 del 2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendo le sanzioni, ha superato infatti il vaglio di costituzionalità sul divieto di bilanciare aggravanti con attenuanti. Illegittimo invece l'articolo 222 del Codice della strada che prevede che la patente venga revocata automaticamente in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. 

Pene più severe per l'omicidio stradale

La legge del 2016, spiega la consulta, ha superato il vaglio di costituzionalità sul divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della "responsabilità non esclusiva" dell'imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati. Tra queste c'è anche la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Revoca automatica della patente solo in caso di ebbrezza o droghe

Ma la Corte ha anche dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del Codice della strada, nel punto in cui è prevista l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. La patente potrà quindi essere revocata nei casi di stato di ebbrezza o di assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi di condanna è stato riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno sanzione - meno grave - della sospensione della patente. 

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