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Cassazione: no a legittima difesa se si accetta uno scontro

Cronaca
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La Consulta, in merito a un caso di omicidio del 2015, ha stabilito che l’articolo 52 del codice penale non può essere invocato da chi “reagisca a una situazione di pericolo volontariamente determinata” o alla quale "abbia concorso" nonostante potesse scappare

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La legittima difesa non è invocabile da chi, nella situazione in esame, “accetti una sfida oppure reagisca a una situazione di pericolo volontariamente determinata" o alla quale "abbia concorso", nonostante la "possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore". A dirlo è la Cassazione, che ha confermato la condanna a 6 anni e 2 mesi, con l'attenuante della provocazione, per U.S., che nel 2015 a Roma uccise il cognato, S.P., con 31 coltellate.

La vicenda

L’uomo aveva chiesto la scriminante della legittima difesa o, in alternativa, che gli venisse riconosciuto l'eccesso colposo di legittima difesa perché il suo intento non era affrontare il cognato, ma mediare tra lui e la propria famiglia. Per questo, aveva spiegato, l’aveva aspettato otto la propria casa disarmato al solo fine di farlo ragionare e di dissuaderlo da azioni aggressive, anche in considerazione del fatto che l'imputato sapeva dell’arrivo imminente dei carabinieri. Perciò, secondo U.S., l’omicidio sarebbe stato una difesa a fronte di un pericolo per la propria incolumità e per quella della propria famiglia.

La sentenza della Cassazione

Ma, secondo i giudici, l'imputato era uscito di casa, per aspettare il cognato, "in un momento in cui il pericolo che” S.P. “realizzasse le minacce profferite per telefono non era attuale". Per questo, concorda la prima sezione penale della Cassazione, aveva quindi "liberamente scelto" di affrontarlo, senza essere spinto dalla necessità di difendere i propri familiari, "implicitamente accettando qualunque conseguenza". La vittima aveva con sé un coltello che è stato poi usato per l'omicidio da U.S., il quale, secondo la Cassazione, "avrebbe potuto raccoglierlo e limitarsi a brandirlo invece di utilizzarlo". Inoltre, la vittima, "caduto in terra colpito" non poteva "in nessun modo aggredirlo", ma l'imputato "aveva portato altri colpi più numerosi e complessivamente letali".