Anno scolastico al via con l’obbligo vaccini: ecco cosa c’è da sapere

Cronaca
Foto d'archivio (Getty)
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Dieci le vaccinazioni obbligatorie. Agli istituti scolastici il compito di acquisire la documentazione e trasmettere informazioni alle Asl. Sanzioni da 100 a 500 euro per i genitori che non seguono le disposizioni del ministero della Salute. LA SCHEDA

Le scuole italiane riapriranno, a settembre, con una novità: quella dell’obbligo sui vaccini. Famiglie e istituti scolastici devono adeguarsi alle scadenze e alle direttive previste dal ministero della Salute (qui la circolare completa) per le vaccinazioni, pena la non iscrizione alle classi per i bambini dagli zero ai sei anni, e multe per i genitori che hanno figli maggiori di sei. Ecco cosa bisogna sapere in previsione dell’anno scolastico 2017-2018.

I vaccini obbligatori

Sono obbligatorie per legge dieci vaccinazioni. E sono: l’anti-poliomelitica, l’anti-difterica, l’anti-tetanica, l’anti-epatite B, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus Influenzae tipo B, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite e anche l’anti-varicella. Sarà possibile procedere alla vaccinazione monocomponente per chi risulta già immunizzato per alcuni di questi vaccini. Per tutti gli altri, comunque, non saranno necessarie dieci punture, anzi, ne basteranno due: sei vaccini infatti possono essere somministrati insieme, con l'esavalente (anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b), e altri quattro possono essere somministrati con il quadrivalente (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella). Le famiglie potranno prenotare direttamente in farmacia, gratuitamente, le vaccinazioni previste e, tutte quelle obbligatorie, saranno gratuite.

I casi speciali

Non ci si deve sottoporre al vaccino solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Inoltre, se un bambino ha già avuto le patologie indicate, questa circostanza deve essere comunque accertata dal medico curante che potrà anche disporre le analisi del sangue per verificare che gli anticorpi siano stati effettivamente sviluppati. 

Il ruolo delle scuole e le scadenze da rispettare

Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e devono segnalare alla Asl territoriale di competenza l'eventuale mancata presentazione dei documenti. Per provare che una vaccinazione è stata fatta, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti. Termine ultimo per presentare la documentazione per l’anno 2017-2018 è il 10 settembre e la consegna diventa requisito d’accesso. Questa data vale per i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie). Mentre la data si sposta più in avanti, al 31 ottobre, per tutti gli altri gradi di istruzione. Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018, dovrà presentare la prova dell'avvenuta vaccinazione.

La documentazione: dalle scuole alle Asl

Entro dieci giorni dalle scadenze prefissate, il dirigente scolastico dovrà segnalare alla Asl territorialmente competente l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori. I documenti dovranno essere acquisiti anche per gli alunni che sono già iscritti e che frequentano la scuola. Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018, dovrà presentare la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione. 

I casi di violazione: multe da 100 a 500 euro

In caso di violazione dell'obbligo vaccinale, a genitori ed eventuali tutori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria - disposta dalle aziende sanitarie - che potrà andare dai 100 ai 500 euro. I genitori a cui l'Asl contesterà la mancata vaccinazione, avranno  tempo entro il termine indicato per mettersi in regola.

Divieto di iscrizione

Non possono essere iscritti agli asili nido e alle scuole dell'infanzia, pubbliche e private, i minori che non abbiano fatto le vaccinazioni obbligatorie. Il genitore può, però, autocertificare l'avvenuta vaccinazione e presentare successivamente la copia del libretto. Chi è in attesa di vaccinare il bambino può comunque iscriverlo a scuola, serve però che si esibisca la copia della prenotazione dell'appuntamento presso la azienda sanitaria locale. 


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