Immigrazione, Schengen: i requisiti per circolare

Cronaca
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Sono 5 le caratteristiche che un extracomunitario deve avere per superare le frontiere interne della Ue abolite dal Trattato. A regolare le "condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi" è l'art. 5 del regolamento 562 del 2006. LA SCHEDA

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Sono cinque i requisiti che un extracomunitario deve avere per superare le frontiere interne della Ue abolite dal Trattato di Schengen. A regolare le "condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi" e' l'art. 5 del regolamento 562 del 2006, detto 'Codice delle frontiere Schengen'.

Secondo il comma 1 "per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi" è necessario che gli extracomunitari rispondano ai seguenti requisiti:
"a) essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera";
"b) essere in possesso di un visto valido" se necessario in base al paese di provenienza; "c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi";
"d) non essere segnalato nel SIS (Sistema di informazioni di sicurezza - ndr) ai fini della non ammissione";
"e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri".

L'articolo, al comma 3, specifica che "la valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno", inoltre è indicato che tale valutazione "può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo". E' anche previsto e regolamentato il caso di ospitalità (definita come "dichiarazione di presa in carico") fornita da un cittadino del paese in cui l'extracomunitario entra.
Fra le tre possibili deroghe di quanto disposto dal comma 1, al punto 4.b è indicato che, per quanti si presentino alla frontiera senza il visto quando esso richiesto essi "possono essere ammessi nei territori degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito".

Infine al punto 4.c è scritto che "i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali". Viene altresì specificato che, quando si ammette una persona segnalata al SIS, "lo Stato membro che ne autorizza l'ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri".

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