Lodo Alfano: la nota ufficiale della Corte

Cronaca
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E' incostituzionale la legge che prevede la sospensione dai processi penali per il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e i presidenti di Camera e Senato

Di seguito la nota ufficiale  della Consulta che ha dichiarato incostituzionale il Lodo Alfano :

Legge 23 luglio 2008, n. 124 (c.d. "Lodo Alfano")
La Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n.397/08 e n.398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma. Dal Palazzo della Consulta, 7 ottobre 2009.


Riguardano il principio di uguaglianza e la revisione della Costituzione e le leggi costituzionali gli articoli 3 e 138 della Costituzione per la violazione dei quali la Consulta ha bocciato il Lodo Alfano.

L'art. 3 stabilisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
L' art. 138 dice: "Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".

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