Cookie Policy in Italia: le linee guida definitive del Garante Privacy

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I siti online avranno 6 mesi per adeguarsi. Stop all'uso inopportuno del legittimo interesse e allo scrolling: il titolare del trattamento è autorizzato a valutare ogni possibile soluzione

A 7 mesi dalla pubblicazione della versione per la consultazione, il Garante della Privacy ha emanato le linee guida definitive sull'uso dei cookie e delle altre tecniche di tracciamento. Nel nuovo testo non vengono definiti i cookie cd. “di autenticazione” e i siti online avranno 6 mesi per adeguarsi alle nuove direttive che vanno dallo stop al legittimo interesse fino all'acquisizione del consenso.

Le linee guida del Garante della privacy

La prima importante specifica è che la nuova normativa sui cookie rende legittimo il trattamento dei dati solo con il consenso dell'interessato. Non si potrà più invece invocare il legittimo interesse del titolare per giustificare il ricorso a cookie o altri strumenti di tracciamento. Riguardo allo scrolling, ritenuto inadeguato a fornire una valida manifestazione di consenso, il Garante precisa che spetta al titolare del trattamento, in applicazione del principio di accountability, trovare le soluzioni più appropriate. Altra novità riguarda i cookie wall che restano tendenzialmente illeciti, salva l’ipotesi da verificare caso per caso nella quale il titolare del sito offra all’interessato la possibilità di accedere a un contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie o altri strumenti di tracciamento.  

(FILES) This file photo taken on September 03, 2019 shows the US multinational technology and Internet-related services company Google logo, displayed on a tablet screen, in Lille, northern France. - France's highest administrative authority on June 19. 2020, dismissed a challenge by Google against a fine of 50 million euros ($56 million) for failing to provide adequate information on its data consent policies. The fine was imposed in 2019 by France's data watchdog, the CNIL. (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

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I banner

Le linee guida hanno anche evidenziato  l’eccessiva riproposizione del banner ai fini dell’acquisizione del consenso. Il testo stabilisce che una volta che l'utente ha fatto la propria scelta, questa debba essere registrata. Inoltre i siti devono consentire una chiusura del banner con un semplice clic su una X in alto a destra. Per l'acquisizione del consenso si chiarisce che è buona prassi l’impiego di un segno grafico, una icona o altro accorgimento tecnico che anche in modo essenziale, ad es. nel footer di ogni pagina del dominio, indichi lo stato dei consensi in precedenza resi dall’utente consentendone l’eventuale modifica o aggiornamento e dall’altro si stabilisce inoltre, che l’area dedicata alle scelte di dettaglio dovrà essere raggiungibile tramite un ulteriore link e che ne sia resa esplicita la funzionalità attraverso l’indicazione di “rivedi le tue scelte sui cookie” o analoga. Infine. l'uso di cookie analitici è limitato alla produzione di statistiche aggregate che devono essere utilizzatiein relazione a un singolo sito o una sola applicazione mobile.

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