Conferma la legittimità dell'articolo 12-bis, ritenendo proporzionate le pene da 20 a 30 anni per i casi più gravi di traffico di migranti con esiti mortali. La Corte costituzionale sottolinea che la norma tutela soprattutto vita e integrità fisica, prevedendo strumenti per modulare la pena nei confronti dei migranti-scafisti occasionali
La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità dell'impianto sanzionatorio introdotto dal "Decreto Cutro", respingendo le questioni sollevate dal Gup del Tribunale di Siracusa sulla proporzionalità dell'articolo 12-bis del Testo unico sull'immigrazione. La sentenza n. 120, depositata oggi, ribadisce che la pena da 20 a 30 anni per i casi di morte o lesioni gravi conseguenti al favoreggiamento dell'ingresso irregolare non viola la Costituzione.
L'origine del caso e il quadro normativo
Il giudizio nasce da una traversata in cui un'imbarcazione con 34 migranti entrò in collisione con una motovedetta durante un soccorso causando tre morti e dieci feriti. Da qui il dubbio del giudice sulla severità dell'articolo 12-bis, introdotto nel 2023 dopo il naufragio di Cutro, che prevede pene elevate quando il favoreggiamento dell'ingresso irregolare provoca eventi mortali o lesioni gravi.
La valutazione della Consulta
La Consulta riconosce la "eccezionale asprezza" della disciplina, ma ritiene che non superi il limite della manifesta sproporzione. La norma, secondo i giudici, riguarda solo condotte di estrema gravità: trasporti effettuati esponendo i migranti a pericoli concreti per la vita o l'incolumità, o a trattamenti inumani, da cui derivano morti o lesioni gravissime. L'interesse tutelato non è solo il controllo dei flussi, ma soprattutto la protezione della vita e dell'integrità fisica.
Il tema del migrante - scafista
Un passaggio centrale riguarda il migrante-scafista, ossia chi assume ruoli di conduzione dell'imbarcazione senza appartenere alle reti criminali. La Corte ricorda che l'ordinamento dispone già di strumenti per evitare applicazioni indiscriminate delle pene più severe: lo stato di necessità in caso di costrizione o emrgenza, e attenuanti per contributo minimo o soggezione psicologica ai trafficanri
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Il confronto con gli altri reati
Respinte anche le censure basate sul paragone con l'omicidio volontario: la pena minima di venti anni dell'articolo 12-bis riguarda eventi plurimi o accompagnati da lesioni gravi, e il confronto corretto sarebbe con l'omicidio plurimo o con lesioni concorrenti. Inammissibili le questioni sul divieto di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e sulla mancata previsione di una attenuante per i fatti di lieve entità.
Il significato della decisione
La sentenza conferma l'impianto del Decreto Cutro, legittimando pene particolarmente severe per le forme più gravi di traffico di migranti, purché riservate a condotte che mettono concretamente in pericolo la vita e l'incolumità delle persone coinvolte.