Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente Renzo Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. La sua è la quarta presenza in giunta
Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Renzo Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso promosso dai consiglieri di opposizione Avs.
Testolin, riporta il quotidiano La Stampa, aveva già compiuto il suo terzo mandato nella scorsa legislatura, come previsto dalla legge regionale 21 del 2007. Quella attuale è quindi è la sua quarta presenza in giunta, possibilità non prevista dalla normativa. I giudici hanno respinto ogni pregiudiziale della difesa e hanno scritto che la costituzione in giudizio della Regione è "inammissibile", in quanto la Regione è super partes.
La sua nomina al centro di una querelle
Governatore della Valle d'Aosta dal 2 marzo 2023 e confermato il 6 novembre 2025, Testolin, 57 anni, esponente di primo piano dell'Union valdôtaine, è risultato il primo degli eletti con 3.808 preferenze personali nelle ultime elezioni regionali. La sua nomina a capo di un esecutivo sostenuto dagli autonomisti e da Forza Italia è stata da subito al centro di una querelle, politica prima e gudiziaria dopo, sull'interpretazione della legge regionale che fissa il limite di tre mandati per gli incarichi di governo. Testolin è stato componente della giunta regionale, prima come assessore e poi come presidente, per tre legislature consecutive, oltre a essere stato nuovamente eletto in quella in corso.
Secondo il costituzionalista Enrico Grosso, che aveva redatto un parere a favore dell'incarico, Testolin, "in almeno una delle due legislature immediatamente precedenti a quella del 2025", aveva ricoperto cariche "per una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno". E ciò - secondo Grosso - avrebbe reso possibile l'ultima elezione. Secondo il Tribunale di Aosta, che ne ha dichiarato la decadenza del presidente della Regione, il "prioritario criterio dell'interpretazione letterale è anche dirimente nel senso che l'espletamento di un terzo mandato è consentito nel solo caso in cui uno dei due mandati precedenti, il primo o il secondo, abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, non consentendo il legislatore regionale di ricoprire cariche all'interno della Giunta per quattro legislature consecutive".