Approvato con 360 voti favorevoli, 21 contrari e due astenuti l’emendamento che sopprime l’accanimento terapeutico. Via libera anche all’articolo 1 sul consenso informato, bocciata la richiesta di esonerare le cliniche private
Nel ddl biotestamento entra il principio del divieto dell'accanimento terapeutico e il riconoscimento del diritto del paziente di abbandonare totalmente le cure. La modifica arriva tramite l’emendamento del presidente della commissione Affari sociali della Camera Mario Marazziti, passato a Montecitorio con larga maggioranza: 360 favorevoli, 21 contrari e due astenuti. Approvato anche l’articolo 1 della legge che regolamenta il consenso informato, bocciata la richiesta centrista di fare un distinguo per le cliniche private.
No all'accanimento terapeutico
Prima la Camera ha approvato l’emendamento che sopprime il sesto comma del primo articolo del testo: “Il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative". Poi il parere favorevole all’emendamento presentato da Marazziti, che aggiunge al testo l’articolo relativo al principio del divieto dell'accanimento terapeutico.
Il testo dell’articolo
L'articolo aggiuntivo, che verrà votato in seguito, riguarda "terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole delle cure, e dignità nella fase finale della vita". Il testo della legge verrà quindi così riscritto: "Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".
Il consenso informato
Dopo gli emendamenti, via libera della Camera quindi all'articolo 1 della proposta di legge che, oltre a prevedere il rifiuto delle cure, disciplina il consenso informato. Il testo, approvato con 326 Sì, specifica che il consenso è espresso in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione come la videoregistrazione.
Medici e obiezione di coscienza
Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario, comprese la nutrizione l’idratazione artificiale, indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando questo comporti l'interruzione del trattamento. L’articolo 1 specifica che il medico è esonerato da ogni responsabilità derivante dalla scelta del paziente, ma gli riconosce la possibilità di essere obiettore di coscienza e, quindi, di rifiutarsi ad esempio di staccare la spina.
Nessuna differenza per le cliniche private
Bocciato invece un emendamento centrista che mirava a consentire alle "istituzioni sanitarie private" di poter essere "esonerate da applicazioni non rispondenti alla carta dei valori su cui fondano i propri servizi". Il testo mirava a permettere alle strutture private convenzionate di non applicare la legge, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di non sottoporsi a determinate cure e terapie.