Carriere separate e, di conseguenza, due Csm, presieduti entrambi dal capo dello Stato. Questi i cardini della riforma, la quale però non riguarderà i processi in corso alla data della sua entrata in vigore. LA SCHEDA
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(in fondo al pezzo i video sulla riforma della giustizia)
Carriere separate di giudici e pm; due Csm presieduti dal capo dello Stato; obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale secondo "i criteri" stabiliti dalla legge; componenti togati del Csm eletti tra candidati estratti a sorte; magistrati responsabili di tasca propria come i medici e al pari dei funzionari della Pubblica amministrazione.
Questi alcuni dei punti salienti della riforma costituzionale della giustizia contenuti in una bozza di 16 articoli.
- SEPARAZIONE DELLE CARRIERE: I magistrati si "distinguono in giudici e pubblici ministeri" e la legge "assicura la separazione delle carriere", recita l'articolo 5 della riforma, e l'ufficio del pm "è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza".
- DOPPIO CSM: il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante "è presieduto dal Presidente della Repubblica", come prevede l'articolo 6 della riforma, che introduce
l'articolo 104 bis della Costituzione. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di Cassazione e gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune fra professori ordinari di università in materia giuridiche e
avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e
non sono rieleggibili. Per quanto riguarda la magistratura requirente l'art.104 ter prevede che anche questo Consiglio sia presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di
diritto il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri fra gli appartenenti alla medesima categoria previo
sorteggio degli eleggibili e per metà dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Come per
quanto avviene per la magistratura giudicante i membri elettivi durano in carica quattro anni, non sono rieleggibili né possono essere iscritti mentre sono in carica, in albi
professionali o far parte del Parlamento o di un consiglio regionale provinciale o comunale. Quanto ai compiti dei due Csm, si stabilisce, con la sostituzione dell'art.105, che "spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri. I Consigli Superiori non possono adattare atti "di indirizzo politico né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione".
- AZIONE PENALE: Resta il principio dell'obbligatorietà ma si introducono criteri di legge: "L'ufficio del pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri
stabiliti dalla legge". Questo sarà il nuovo articolo 112 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della riforma della giustizia approvata stamane.
- DISCIPLINARE MAGISTRATI: Viene istituita la "Corte di disciplina", con una sezione per i giudici e una per i pm. I componenti di ciascuna sezione "sono eletti per metà dal parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pm". I componenti eletti dal Parlamento "sono scelti - prevede la riforma - tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di servizio", quelli eletti da giudici e pm "sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie". La Corte di disciplina elegge un "presidente tra i componenti designati dal Parlamento", durano in carica 4 anni e non sono rieleggibili. I provvedimenti presi dalla Corte possono essere impugnate in Cassazione.
- INAPPELLABILITA' SENTENZE ASSOLUZIONE: no al ricorso in appello contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado. "Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l'appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili solo nei casi previsti dalla legge".
- RESPONSABILITA' CIVILE TOGHE: "I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato". Inoltre, "la legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale", prevede ancora la riforma, e la "responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato".
- RAPPORTO PM-POLIZIA GIUDIZIARIA: "il giudice ed il pm dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge".
- COMPETENZE DEL GUARDASIGILLI: al ministro della Giustizia spettano "la funzione ispettiva, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia". Riferisce
ogni anno alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine".
- NOMINA ELETTIVA TOGHE ONORARIE: la nomina elettiva si estende ai magistrati onorari che svolgono funzioni di pm, mentre finora era riservata soltanto ai giudicanti.
- INAMOVIBILITA' MAGISTRATI: "In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, i Consigli
superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi".
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Questi alcuni dei punti salienti della riforma costituzionale della giustizia contenuti in una bozza di 16 articoli.
- SEPARAZIONE DELLE CARRIERE: I magistrati si "distinguono in giudici e pubblici ministeri" e la legge "assicura la separazione delle carriere", recita l'articolo 5 della riforma, e l'ufficio del pm "è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza".
- DOPPIO CSM: il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante "è presieduto dal Presidente della Repubblica", come prevede l'articolo 6 della riforma, che introduce
l'articolo 104 bis della Costituzione. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di Cassazione e gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune fra professori ordinari di università in materia giuridiche e
avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e
non sono rieleggibili. Per quanto riguarda la magistratura requirente l'art.104 ter prevede che anche questo Consiglio sia presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di
diritto il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri fra gli appartenenti alla medesima categoria previo
sorteggio degli eleggibili e per metà dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Come per
quanto avviene per la magistratura giudicante i membri elettivi durano in carica quattro anni, non sono rieleggibili né possono essere iscritti mentre sono in carica, in albi
professionali o far parte del Parlamento o di un consiglio regionale provinciale o comunale. Quanto ai compiti dei due Csm, si stabilisce, con la sostituzione dell'art.105, che "spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri. I Consigli Superiori non possono adattare atti "di indirizzo politico né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione".
- AZIONE PENALE: Resta il principio dell'obbligatorietà ma si introducono criteri di legge: "L'ufficio del pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri
stabiliti dalla legge". Questo sarà il nuovo articolo 112 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della riforma della giustizia approvata stamane.
- DISCIPLINARE MAGISTRATI: Viene istituita la "Corte di disciplina", con una sezione per i giudici e una per i pm. I componenti di ciascuna sezione "sono eletti per metà dal parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pm". I componenti eletti dal Parlamento "sono scelti - prevede la riforma - tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di servizio", quelli eletti da giudici e pm "sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie". La Corte di disciplina elegge un "presidente tra i componenti designati dal Parlamento", durano in carica 4 anni e non sono rieleggibili. I provvedimenti presi dalla Corte possono essere impugnate in Cassazione.
- INAPPELLABILITA' SENTENZE ASSOLUZIONE: no al ricorso in appello contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado. "Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l'appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili solo nei casi previsti dalla legge".
- RESPONSABILITA' CIVILE TOGHE: "I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato". Inoltre, "la legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale", prevede ancora la riforma, e la "responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato".
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- COMPETENZE DEL GUARDASIGILLI: al ministro della Giustizia spettano "la funzione ispettiva, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia". Riferisce
ogni anno alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine".
- NOMINA ELETTIVA TOGHE ONORARIE: la nomina elettiva si estende ai magistrati onorari che svolgono funzioni di pm, mentre finora era riservata soltanto ai giudicanti.
- INAMOVIBILITA' MAGISTRATI: "In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, i Consigli
superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi".