Covid Sicilia, altri 42 Comuni passano in zona arancione

Sicilia

Le misure restrittive, disposte da un’ordinanza firmata dal governatore Musumeci, resteranno in vigore dal 9 al 19 gennaio compreso. I sindaci, in circostanze straordinarie, potranno adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente passaggio alla Dad

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Da domenica 9 gennaio altri 42 Comuni della Sicilia passeranno in zona arancione. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN SICILIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Quali sono i comuni

Le misure restrittive saranno in vigore fino al 19 gennaio compreso nei seguenti Comuni: nella provincia di Agrigento, a Canicattì e Palma di Montechiaro; nella provincia di Caltanissetta, a Caltanissetta e Gela; nella provincia di Enna, ad Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa; nella provincia di Messina, a Capizzi; nella provincia di Siracusa, ad Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino. La "zona arancione" è attualmente in vigore fino al 12 gennaio anche in altri quattro Comuni: Caronia e Santa Lucia del Mela nel Messinese; Ribera nell'Agrigentino; Gravina nel Catanese.

Possibile la didattica a distanza

L'ordinanza ha inoltre disposto che, esclusivamente nei territori dichiarati "zona rossa" o "arancione" e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'Asp territorialmente competente, il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della Didattica a distanza, secondo i protocolli in vigore, per un periodo non superiore a dieci giorni.

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