Martedì 17 marzo la Corte d’appello vaticana ha stabilito la "nullità relativa" del primo grado del processo al cardinale. Angelo Becciu, accusato di peculato, truffa aggravata e abuso d'ufficio, si è detto soddisfatto per questo risultato. I legali: “Accolte le eccezioni da noi sollevate sin dall'inizio”. Comparizione fissata al 22 giugno per stabilire il calendario delle udienze
Il cardinale Angelo Becciu, accusato di peculato, truffa aggravata e abuso d'ufficio, ha espresso “soddisfazione” per la decisione della Corte d'appello del Vaticano di annullare il processo di primo grado a carico dell’ecclesiastico. Beccio, ai propri avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, ha detto di essere grato per l'accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa e ha espresso l’auspicio che "si arrivi presto al riconoscimento della mia totale innocenza, nel rispetto dei tempi necessari alla Corte per accertare i fatti".
Annullato il primo grado
Il tribunale vaticano, martedì 17 marzo, ha stabilito la "nullità relativa" del primo grado del processo al cardinale e ha predisposto "la rinnovazione del dibattimento", il deposito in cancelleria di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio e ha fissato al 22 giugno la comparizione delle parti al fine di stabilire il calendario delle udienze. I giudici nell’ordinanza hanno precisato che non si tratta di una “nullità complessiva dell'intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi infatti mantengono i propri effetti". La questione riguarda, tra i vari rilievi, il mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio da parte del Promotore di giustizia.
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Legali Becciu: "Riconosciuto esercizio del diritto di difesa"
"La Corte d'Appello ha accolto le eccezioni da noi sollevate sin dall'inizio, dichiarando la nullità della citazione a giudizio e disponendo la rinnovazione del dibattimento”, hanno ribadito i legali di Becciu. Il tribunale, hanno aggiunto Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, “ha così riconosciuto un principio cardine: il pieno esercizio del diritto di difesa non può consentire la selezione degli atti da parte dell'accusa. Non parliamo di aspetti meramente formali, ma di regole a tutela dell'effettività del diritto di difesa".