Diritti consumatori, come richiedere i rimborsi sui prodotti difettosi: le nuove regole Ue

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©IPA/Fotogramma

Introduzione

La direttiva comunitaria 2024/2853, entrata in vigore alla fine dello scorso anno, ha ridefinito il principio giuridico della responsabilità per danno causato da prodotti malfunzionanti. L’Unione Nazionale Consumatori (Unc) ha stilato alcuni consigli pratici per far valere i propri diritti alla luce delle nuove regole europee. Ecco quali

Quello che devi sapere

Il campo d’intervento della direttiva

Obiettivo primario della direttiva, che ha sostituito la precedente normativa europea (85/374/Cee), è quello di estendere il “raggio d’applicazione” della responsabilità giuridica alla luce delle nuove tecnologie e degli attuali modelli di business adottati dagli operatori del mercato. Dallo scoppio di un power bank per la ricarica degli smartphone agli incidenti collegati agli elettrodomestici di casa: lo spetto dei prodotti tecnologici che potrebbero causare un danno aumenta per numero e grado di complessità e ha imposto un aggiornamento dei diritti riconosciuti ai consumatori. Dallo scorso 8 dicembre, nel regime di responsabilità oggettiva sono entrati a far parte tutti i beni mobili, inclusi i software, i sistemi di intelligenza artificiale e i file per la fabbricazione digitale.

 

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Il campo d’intervento della direttiva

Una definizione ampia

Ma cosa s’intende per prodotto? Come evidenzia l’associazione dei consumatori, nella definizione vanno intesi ora anche i servizi digitali integrati o interconnessi che intervengono sulla sicurezza del prodotto stesso. Un esempio su tutti è l’assistenza vocale che consente di "pilotare" uno prodotto attraverso i comandi vocali. La direttiva tocca inoltre i casi in cui un software venga fornito in cambio di un prezzo o di dati personali durante attività commerciali così come nel caso in cui i dati non sono trattati esclusivamente per migliorare la sicurezza, la compatibilità o l’interoperabilità del software.

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Quando entra in vigore la normativa Ue

Entro dicembre 2026, gli Stati membri dovranno recepire la direttiva Ue che da quel momento si applicherà su tutti i nuovi prodotti e sui servizi immessi sul mercato. La normativa prevede inoltre il divieto per gli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali differenti, siano essere più o meno stringenti. 

Il principio legislativo

Come ricorda l’Unc, la direttiva riafferma un principio sancito a livello nazionale nel Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005), secondo cui il produttore “è responsabile dei danni causati da difetti dei suoi prodotti”. Di conseguenza, il consumatore ha diritto a chiedere un risarcimento sia per il prodotto difettoso sia per i danni collegati all’incidente. Nell’elenco delle situazioni per i quali poter ottenere un rimborso esordiscono nuove fattispecie come i danni psicologici oppure il danneggiamento di dati personali, per esempio la cancellazione di un file dal disco rigido.

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I tempi per richiedere il risarcimento

Ma a cambiare sono anche i termini per le richieste di rimborso, distinti in base al tipo di situazione. Si va dai 3 anni dal giorno in cui il consumatore ha avuto conoscenza del danno o del responsabile ai 10 anni da quando il prodotto difettoso è stato immesso nel mercato. Nel caso di danni alla persona con effetti latenti il termine raggiunge i 25 anni.

1) Documentare tutto

Passando ai consigli pratici di "primo soccorso" stilati dall’Unione Nazionale Consumatori per far valere il proprio diritto, occorre innanzitutto conservare traccia degli oggetti danneggiati, da una semplice fotografia del prodotto stesso fino al referto del Pronto Soccorso in caso di danni fisici.

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2) Conservare il prodotto difettoso

Come prova ulteriore per dimostrare il difetto diventa importante custodire il prodotto difettoso, anche se non è più utilizzabile.

3) Raccogliere la documentazione d’acquisto

Per accertare la responsabilità oggettiva, giova poi recuperare lo scontrino o la fattura del prodotto che ha causato l’incidente e, se possibile, anche di eventuali altri oggetti danneggiati.

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4) Contattare immediatamente il produttore

La richiesta vera e propria di risarcimento parte in ogni caso da una segnalazione all’azienda produttrice, da contattare tramite canali di comunicazione “ufficiali” come la Pec o la raccomandata con ricevuta di ritorno. Oltre alla descrizione dell’incidente o del difetto, può essere utile verificare se il prodotto è ancora in garanzia, solitamente corrispondente ai 2 anni dalla data di consegna. In questo caso, un contributo alla richiesta di risarcimento può arrivare da un contatto con il venditore pur rimanendo la responsabilità giuridica riconosciuta al produttore.

5) Segnalare alle autorità competenti

Nel caso di prodotti difettosi particolarmente pericolosi che potrebbero nuocere una platea elevata di consumatori, la segnalazione è estendibile sia al sistema Rapex, gestito dal ministero delle Imprese e delle Made in Italy, sia alle stesse associazioni per i consumatori.

 

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