Pacchi extra Ue, dall’1 novembre arriva la nuova tassa da 2 euro: cosa cambia
EconomiaIntroduzione
A partire dal prossimo mese, a meno che non arrivino entro domani obiezioni del Parlamento e del Consiglio Ue, scatterà in dogana la Union handling fee prevista dal nuovo Codice doganale. Nei giorni scorsi Direzione generale Fiscalità e Unione doganale (DG TAXUD) della Commissione europea ha pubblicato una guida aggiornata che spiega nel dettaglio le novità.
Quello che devi sapere
L'handling fee europea
La nuova imposta Ue verrà introdotta il prossimo 1 novembre. La cosiddetta handling fee (tassa di gestione) ha uno scopo puramente operativo: serve a coprire gli enormi costi amministrativi sostenuti dalle dogane europee per controllare la qualità e la sicurezza delle merci. Un'attività che si è rivelata vitale: secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane, le ispezioni mirate condotte nell'Ue nel 2025 su elettronica, giocattoli, cosmetici e integratori hanno rivelato che oltre il 60% dei prodotti controllati non è conforme agli standard di sicurezza europei, a causa di ingredienti vietati o etichette mancanti. L'obiettivo è chiaro: arginare la concorrenza sleale dell'e-commerce selvaggio.
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Cosa riguarda
Il prelievo fisso è di 2 euro per ogni articolo acquistato online da un venditore extra Ue, qualunque sia il prezzo della merce. Diversamente dal dazio temporaneo da 3 euro, in vigore dal 1° luglio (che vale solo per spedizioni fino a 150 euro), la nuova fee non ha limiti di valore o di durata. Si applicherà a tutte le vendite a distanza di beni importati, ovvero acquisti spediti a consumatori nell’Ue da venditori di Paesi extra Ue (Cina in primis).
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La cumulabilità
Come detto, da luglio è in vigore il dazio temporaneo di 3 euro per articolo doganale, applicabile fino al 1° luglio 2028 alle spedizioni fino a 150 euro rientranti nelle condizioni previste dalla normativa. Da novembre, le due imposte si cumulano se il valore della merce è sotto i 150 euro. In quel caso il prelievo sale a 5 euro per articolo. Sopra la soglia dei 150 euro invece la fee si aggiunge al dazio ordinario.
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I resi
Va poi valutato l’impatto sui resi. La fee matura quando la dichiarazione doganale viene accettata e non è rimborsabile. Resta dovuta anche se la merce non viene svincolata o la dichiarazione viene invalidata, perché la dogana ha comunque trattato la richiesta.
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La guida
Il sito Fisco Oggi di Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Commissione Ue ha aggiornato la guida operativa che chiarisce il perimetro sia del dazio doganale temporaneo, introdotto lo scorso luglio, sia della nuova tassa di gestione, operativa dal prossimo 1° novembre. Con le numerose modifiche introdotte nel corso di quest’anno sul regime fiscale relativo alle merci importate dall'estero nell’Unione, il documento pubblicato da Bruxelles mira a fare da "bussola" soprattutto per le amministrazioni doganali e gli operatori economici.
Dazio doganale da 3 euro fino al 2028
Il dazio doganale - normato dal regolamento Ue 2026/382 - prevede l’applicazione temporanea di un tributo da 3 euro su tutte le merci vendute a distanza e importate nell’Unione fino ad un valore intrinseco pari a 150 euro. Con l’abolizione della franchigia doganale sulle spedizioni entro una certa soglia, la tassa - prevista per un periodo di due anni fino al 1° luglio 2028 - agisce a prescindere dal regime Iva o dal tipo di dichiarazione utilizzata. Si applica anche sui prodotti che in precedenza erano stati esclusi dall’esenzione tariffaria, come alcol, profumi e tabacco. L’importo risulta sempre valido a prescindere che le merci siano state spedite o meno dal Paese terzo direttamente al destinatario nell’Unione. Nel vademecum la Commissione si dà tempo fino al 1° dicembre 2027 per valutare l’eventuale proroga oltre il 2028.
Chi è tenuto al pagamento
Il documento fa luce inoltre sui soggetti obbligati al pagamento del dazio comunitario sulle merci importate da Paesi terzi con la responsabilità associata, in primo luogo, al dichiarante doganale. Sotto questa definizione rientrano non solo il titolare del regime "Import One Stop Shop" (Ioss) ma anche l'operatore che usufruisce degli accordi speciali (i cosiddetti special arrangements) nel versamento dell'Iva, un rappresentante indiretto oppure, in casi residuali, un qualsiasi altro soggetto chiamato a svolgere l'adempimento doganale.
Il rebus della tassa italiana da 2 euro
Lo scenario poi prevede anche la mini tassa italiana da 2 euro. Introdotta originariamente con la manovra economica per il 2026, l'imposta nazionale avrebbe dovuto anticipare le mosse di Bruxelles, ma l'accelerazione della macchina comunitaria ha finito per congelarla. L'entrata in vigore, inizialmente prevista per l'1 luglio, è già stata rinviata due volte: prima all'1 ottobre e, di recente, all'1 dicembre. Cancellare il balzello per evitare una doppia tassazione (italiana ed europea) sui consumatori aprirebbe un buco di bilancio. Ma mantenere la tassa italiana sopra l'handling fee europea appare ugualmente complesso.
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