Moda, dal 3 dicembre le domande per la nuova misura di sostegno al reddito. Cosa sapere
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L’Inps ha annunciato che da martedì 3 dicembre si potranno inviare le domande per la nuova misura, che serve a fronteggiare la crisi del settore moda. Da quella data, i datori di lavoro e le aziende operanti nei settori della moda che rispettano alcuni requisiti potranno richiedere la misura di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per far fronte e superare la situazione di crisi che sta attraversando il comparto. Ecco i dettagli
Quello che devi sapere
La nota dell’Inps
- L’Inps ha spiegato che la misura di sostegno al reddito riguarda il settore moda e, in particolare, “i datori di lavoro appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario”. “A partire dal 3 dicembre, le aziende operanti nei settori della moda (che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto ricorrere agli ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzabili) possono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare e superare la situazione di crisi che sta attraversando il comparto della moda”, si legge nella nota dell’Istituto
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La misura di sostegno
- “La circolare numero 99 del 26 novembre 2024 pubblicata dall’Istituto specifica che, dal 3 dicembre e per i 15 giorni successivi, i datori di lavoro possono inviare le domande riferite a periodi di riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa già intervenute a decorrere dal 29 ottobre 2024. Possono essere richieste al massimo 9 settimane di trattamenti, a copertura di periodi che devono comunque collocarsi entro il 31 dicembre 2024”, spiega ancora la nota
La circolare
- La circolare dell’Inps fornisce le istruzioni e i dettagli riguardo alla misura di sostegno. La misura è contenuta nel decreto legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno stesso, è entrato in vigore il 29 ottobre 2024. All’articolo 2, comma 1, prevede che sia “riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata”. L’integrazione spetta “per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024”
I beneficiari
- Nella circolare l’Inps chiarisce che la misura riguarda i datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), e conciario. Devono però rispettare dei requisiti:
a) devono essere classificati dall’Istituto nei settori Industria o Artigianato;
b) devono svolgere le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della circolare. E cioè: 13.10.00; 13.20.00; 13.30.00; 13.91.00; 13.92.10; 13.92.20; 13.93.00; 13.94.00; 13.95.00; 13.96.10; 13.96.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.99.90; 14.11.00; 14.12.00; 14.13.10; 14.13.20; 14.14.00; 14.19.10; 14.19.21; 14.19.29; 14.20.00; 14.31.00; 14.39.00; 15.11.00; 15.12.09; 15.20.10; 15.20.20;
c) devono avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
d) devono aver già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (FSBA), di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale
Il trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), che interessa i datori di lavoro dell’industria, è corrisposto per un periodo massimo di 52 settimane nel biennio mobile. L’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FSBA, che tutela i datori di lavoro dell’artigianato, può invece essere garantito per un periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile. La nuova misura, quindi, ha l’obiettivo di assicurare ai datori di lavoro “la possibilità di ricorrere all’ammortizzatore sociale, in deroga ai predetti limiti, per aiutarli a fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda”, spiega l’Inps
Come presentare le domande
- Per richiedere la misura di sostegno al reddito, i datori di lavoro devono presentare la domanda all’Inps. Può essere trasmessa solo in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”, alla quale si accede dal sito istituzionale www.inps.it inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0), appare un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre scegliere la voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/24 - Settore Moda”
Quando presentare le domande
- Sarà possibile inviare le domande dal 3 dicembre 2024: da questa data i datori di lavoro possono trasmettere le istanze relative a periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa avvenuti dal 29 ottobre 2024. Le domande devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. “Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data”, spiega l’Inps
I lavoratori interessati
- Nella domanda deve essere inserito l’elenco con i nomi dei lavoratori interessati. Possono essere destinatari di questo trattamento di sostegno al reddito solo i lavoratori che - alla data di presentazione della domanda - hanno un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l’unità produttiva interessata dall’istanza. Alla domanda deve essere allegata anche la relazione tecnica che illustra le ragioni che hanno portato alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto. La domanda, poi, deve essere integrata da una dichiarazione in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
L’ammontare della misura
- Il trattamento ammonta all'80% della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. L’importo non può in ogni caso superare il tetto massimo mensile che, per l’anno 2024, per la generalità dei lavoratori è fissato in 1.392,89 euro
Modalità di pagamento
- La misura di sostegno al reddito è concessa fino al tetto massimo complessivo di spesa di 64,6 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Quando verrà raggiunto il limite di spesa complessivo, l’Inps non accoglierà altre domande. Il trattamento di sostegno al reddito sarà erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro: i datori di lavoro, poi, provvederanno a recuperare l’importo in sede di conguaglio con i contributi dovuti. In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all’Inps il pagamento diretto della prestazione. La nuova misura di sostegno al reddito, spiega ancora l’Istituto, è correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico
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