Introduzione
Anche se la scadenza per presentare il modello 730/2024 era fissata al 30 settembre, c’è ancora tempo per rimediare a eventuali omissioni o errori commessi nella dichiarazione già inviata.
In particolare, è ancora possibile inviare - entro il 25 ottobre 2024 - un 730 integrativo o un 730 rettificativo. Ma le variabili sono diverse. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
La dichiarazione dei redditi
- La stagione della dichiarazione dei redditi non è ancora finita. Anche se la scadenza per presentare il modello 730/2024 era fissata al 30 settembre, c’è ancora tempo per rimediare a eventuali omissioni o errori commessi nella dichiarazione già inviata oppure per inviarne una nuova. Ecco come fare
- Per approfondire: Modello 730 dopo la scadenza: cosa succede e come fare
Il 730 integrativo o il 730 rettificativo
- In base ai diversi casi, è ancora possibile inviare un 730 integrativo o un 730 rettificativo: questi due modelli sono diversi dal 730 classico e servono proprio per correggere errori oppure omissioni commessi nella dichiarazione già inviata oppure ancora a presentare una nuova dichiarazione. Il termine per presentare questi due modelli è il 25 ottobre 2024. Ecco la differenza tra i due
- Le informazioni dell'Agenzia delle Entrate
Modello 730 rettificativo
- Come spiega l’Agenzia delle Entrate, “se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 rettificativo”. Il modello 730 rettificativo, quindi, si usa nel caso in cui a commettere l’errore non sia stato il contribuente ma chi ha prestato l’assistenza fiscale: quindi il professionista abilitato, il sostituto d’imposta o il Caf
Cosa fare
- Una volta che si è accorto dell’errore commesso dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, il contribuente deve subito comunicarglielo in modo che venga emesso un modello 730 rettificativo. A quel punto, infatti, chi ha prestato l’assistenza fiscale dovrà correggere il modello e ricalcolare gli importi a credito o a debito del contribuente: elaborerà, quindi, un nuovo modello 730 selezionando la casella che indica il modello 730 rettificativo. Il modello 730 rettificativo può essere utilizzato sia nel caso in cui la correzione vada a vantaggio del contribuente sia nel caso in cui vada a suo svantaggio
I codici
- Quando si modifica il 730 utilizzando il modello rettificativo si possono usare tre codici diversi, in base al tipo di errore: il codice 1 nel caso di errori che sono stati riscontrati nei quadri A, B, I, K e nel quadro familiari a carico (senza che il visto apposto sia considerato infedele); il codice 2 nel caso di errori C, D, E, F, G, L (con l’esclusione del rigo C16 e L8 che richiedono la correzione con modello Redditi); il codice 3 se sono presenti entrambi i tipi di errore
Modello 730 integrativo
- “Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole”, spiega l’Agenzia delle Entrate. In questi casi, quindi, bisognerà utilizzare il modello 730 integrativo
Integrazione della dichiarazione
- Questo modello si usa quando non sono stati dichiarati elementi importanti come spese detraibili o deducibili oppure se la dichiarazione riguardo a questi elementi è stata sbagliata. Questi errori e omissioni sono rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi e possono generare una differenza di imposta. Se l’integrazione genera un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata, il contribuente può usare il 730 integrativo. “Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte)”, spiega l’Agenzia delle Entrate, a sua scelta può seguire due strade
Presentare un 730 integrativo
- La prima strada è quella di “presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella ‘730 integrativo’ presente nel frontespizio”. Il modello 730 integrativo, spiega ancora l’Agenzia delle Entrate, deve essere presentato a un Caf o a un professionista abilitato e il contribuente deve esibire la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata
Presentare un modello Redditi Persone fisiche
- La seconda strada, dice sempre l’Agenzia delle Entrate, è quella di “presentare un modello Redditi Persone fisiche 2024, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso”. Il modello Redditi Persone fisiche 2024 (ex Modello Unico) può essere presentato: entro il 31 ottobre; oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Persone fisiche 2025 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa); oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. “In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa”, spiega l’Agenzia delle Entrate
Integrazione della dichiarazione per i dati del sostituto d’imposta
- Altro caso in cui utilizzare il modello 730 integrativo è questo: “Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella ‘730 integrativo’ presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro ‘Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio’”
Integrazione per entrambi i casi
- C’è poi il caso in cui l’integrazione riguardi sia i dati del sostituto d’imposta sia altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata. “Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella ‘730 integrativo’ presente nel frontespizio”
Integrazione che comporta un minor credito o un maggior debito
- C’è poi il caso in cui l’integrazione comporti un minor credito o un maggior debito. In questi casi non si può usare il modello 730 integrativo. “Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello Redditi Persone fisiche 2024”, spiega l’Agenzia delle Entrate. Può essere presentato:
- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). “In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta”;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). “In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso);
- il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. “In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso”
Il modello Redditi Persone fisiche
- L’Agenzia delle Entrate, infine, precisa: “In presenza del quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario o nel modello che si intende presentare come integrativo) l’integrazione del modello già presentato va effettuata esclusivamente utilizzando il modello Redditi Persone fisiche 2024 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2)”
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- La dichiarazione dei redditi
- Il 730 integrativo o il 730 rettificativo
- Modello 730 rettificativo
- Cosa fare
- I codici
- Modello 730 integrativo
- Integrazione della dichiarazione
- Presentare un 730 integrativo
- Presentare un modello Redditi Persone fisiche
- Integrazione della dichiarazione per i dati del sostituto d’imposta
- Integrazione per entrambi i casi
- Integrazione che comporta un minor credito o un maggior debito
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