Pensioni, riscatto 5 anni contributivi: le istruzioni dell’Inps e cosa c’è da sapere

Economia
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Introduzione

L'Inps ha dato istruzioni sul riscatto dei periodi non coperti da versamenti contributivi (TUTTE LE NOTIZIE SULLE PENSIONI). L'opportunità è valida solo per i lavoratori che hanno cominciato a versare a partire dal 1996 e quindi sono interamente nel sistema contributivo. La domanda di riscatto dei periodi non coperti da versamenti contributivi può essere fatta per un periodo massimo di cinque anni (anche non continuativi) ma è cumulabile con l'eventuale riscatto fatto grazie alla normativa del 2019. Nella circolare si spiega che il pagamento dei contributi per i periodi non coperti da contribuzione (ma non per quelli per i quali la contribuzione era obbligatoria ma non è stata versata) andrà fatta con le aliquote contributive vigenti nel regime dove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. Bisogna avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda

Quello che devi sapere

IL RISCATTO DEGLI ANNI

  • Per chi ha cominciato a versare i contributi solo a partire dal 1996 (ed è quindi interamente nel sistema contributivo) sarà possibile fare domanda di riscatto dei periodi non coperti da versamenti contributivi per un periodo massimo di cinque anni (anche non continuativi) ma cumulabile con l'eventuale riscatto fatto grazie alla normativa del 2019. La precisazione è arrivata dall'Inps in una circolare con la quale dà istruzioni sulle norme contenute nella legge di Bilancio per il 2024

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LA CIRCOLARE INPS

  • Nella circolare si spiega che il pagamento dei contributi per i periodi non coperti da contribuzione (ma non per quelli per i quali la contribuzione era obbligatoria ma non è stata versata) andrà fatta con le aliquote contributive vigenti nel regime dove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda (quindi quelle della gestione separata in caso di collaboratore con questo regime o quelle del lavoro dipendente in caso di lavoratore subordinato)

CHI RIGUARDA

  • La facoltà di riscatto è possibile per i lavoratori "privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione". Bisogna avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda. "L'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, spiega la circolare, determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi"

IL PERIODO

  • "Il periodo non coperto da contribuzione - si legge nella circolare - può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023"

COSA DI PUÒ CUMULARE

  • Il limite massimo dei cinque anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi del decreto legge 4/2019 perché la legge di Bilancio "non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa". Quindi "coloro che abbiano già effettuato il riscatto dei periodi contributivi in base al decreto-legge n. 4/2019 possono presentare un'ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di cinque anni, al ricorrere dei prescritti requisiti"

CHE LASSO TEMPORALE SI PUÒ RISCATTARE

  • Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto). Quindi il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell'ultimo, purché riferito allo stesso anno del contributo iniziale o finale e sempre che sia compreso nell'intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023

IL CASO DI PIÙ POSIZIONI

  • Qualora l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali la facoltà di riscatto può essere esercitata in uno qualsiasi di essi. Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo

COME FUNZIONA

  • Per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo possono essere attivati gli istituti già previsti, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia. I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il "sistema contributivo"

IL CALCOLO DELL’ONERE

  • L'onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a "percentuale" applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto

PER COSA PRESENTARE DOMANDA

  • La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024-2025. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato, che può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore

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