Bonus pubblicità 2024, il 2 aprile scade il termine per presentare domanda: cosa sapere
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Domani scade la possibilità di presentare la comunicazione relativa all’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali: chi fosse interessato può richiederlo attraverso i servizi telematici di Agenzia delle Entrate. L’ammontare riconosciuto dal Dipartimento per l’Editoria è utilizzabile esclusivamente in compensazione, riportando sul modello F24 il codice tributo "6900" a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi
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- Scade domani, 2 aprile, la possibilità di presentare la comunicazione relativa all’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali, il cosiddetto bonus pubblicità
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- È possibile presentare domanda attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata
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- Per entrare nell’area riservata si può utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); la Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate
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- Ma come funziona il bonus pubblicità? Dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione (quest'anno, vista la festa di Pasqua del 31 marzo, si slitta al 2 aprile) si invia la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato
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- Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" devono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" con gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato
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- Chi può richiedere il bonus pubblicità? Il contributo è a disposizione di imprese o lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali
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- Attenzione al requisito: sono infatti ammessi solo quegli investimenti che superano di almeno l'1% quelli effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione
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- Sono ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte al ROC, e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile
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- Il credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Al termine dell’invio delle domande, il Dipartimento stila una prima lista di beneficiari con gli importi teoricamente fruibili. L’elenco definitivo sarà pubblicato l’anno successivo, dopo la ricezione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati"
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- L’ammontare riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione indicando il codice tributo "6900" sul modello F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi