Agevolazione “prima casa”, come funziona nel caso di vendita dell’immobile
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Per chi vende casa nei 5 anni dopo l'acquisto, la Corte di Cassazione ha stabilito che la misura viene mantenuta se entro un anno dalla cessione dell’immobile si procede all'acquisto di uno nuovo, che diventerà abitazione principale. Questa decisione punta a favorire l’acquisto della casa di proprietà
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- La Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 3 novembre, si è espressa in merito alle agevolazione relative alla prima casa. La misura spetta al contribuente che cede l'immobile nei 5 anni dopo l'acquisto, ma solo se entro un anno dalla cessione procede all'acquisto di un nuovo immobile che diventerà abitazione principale
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- Inoltre, l’acquirente perde diritto all’agevolazione se, entro un anno dall’alienazione del bene immobiliare in questione, si limita ad acquistare la nuda proprietà di un'altra casa
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- Questa decisione punta a favorire l’acquisto della casa di proprietà, tutelato anche a livello costituzionale, per chi si trova costretto a ripetuti trasferimenti di residenza
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- L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” permette di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni. Lo scrive il sito dell’Agenzia delle Entrate
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- Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro
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- Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna
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- In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale (2%) non può essere di importo inferiore a 1.000 euro. Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra (quando è stato registrato il contratto preliminare) o per effetto del credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”
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- Le agevolazioni messe a punto nel 2023 sono (come accennato) la riduzione dell’imposta di registro (se si acquista da privati) e dell’Iva (se si acquista da imprese), ma anche l’esenzione da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso catasto e registri immobiliari
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- C’è poi il bonus prima casa under 36, indirizzato a chi non ha ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui viene fatto il rogito e ha un Isee massimo di 40.000 euro. Come ricorda Altroconsumo, se si stipula il rogito a gennaio 2023 e a giugno dello stesso anno si compie 36 anni non si ha il diritto al bonus
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- Se ci sono più acquirenti e solo uno ha meno di 36 anni, il bonus in questione va esclusivamente a quest’ultimo. L’altro acquirente o gli altri acquirenti ricorrono invece ai benefici prima casa se ne hanno i requisiti