
Bonus edilizi, ininfluente visto “ora per allora”: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia chiarisce che, a differenza del bollo di conformità “ordinario”, il visto “ora per allora” non va trasmesso perché non rappresenta una condizione necessaria per esercitare le opzioni ma serve al solo cessionario in caso di controlli. Per la corretta attivazione del bonus edilizio resta invece l’obbligo per l’incaricato di effettuare la comunicazione alle Entrate entro la data di rilascio del visto indicando gli elementi essenziali dell’opzione scelta come la cessione del credito o lo sconto in fattura

L’invio all’Agenzia delle Entrate del visto di conformità “ora per allora” non è necessario per attivare le opzioni fiscali previste dai bonus edilizi come il superbonus 110% o altri. Lo ha chiarito l’Agenzia stessa in una faq pubblicata sul proprio sito
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L’Agenzia specifica che il visto di conformità “ora per allora” serve unicamente a limitare la responsabilità del cessionario del bonus in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria. Ecco quali passaggi restano inderogabili per l’uso corretto dell'agevolazione
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Entro la data di rilascio del visto di conformità, il professionista delegato deve aver effettuato la relativa comunicazione così come prevista dal decreto del Mef n. 164/1999
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Per la corretta emissione del visto, il professionista deve anche indicare nel documento che attesta il rilascio il protocollo e il progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura
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Tra gli elementi essenziali che devono comparire nel documento che attesta il rilascio del visto di conformità sull'opzione di bonus scelta spiccano il codice fiscale del condominio, l’ammontare della spesa sostenuta e del credito creduto e il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta. E ancora, l'anno di sostamento della spesa e il codice fiscale del primo fornitore o cessionario

Tramite il messaggio da un indirizzo di posta elettronica certificata il professionista incaricato può inviare al soggetto interessato all'uso del bonus edilizio l’attestazione di rilascio del visto di conformità
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