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Ryanair, 4,2 milioni di multa dall'Antitrust per mancati rimborsi

Economia
©Getty

La società irlandese, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all'emergenza per Covid 19, non ha rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020. Nei giorni scorsi sanzioni anche per easyJet e Volotea 

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4,2 milioni a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione alla compagnia irlandese per non aver rimborsato, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all'emergenza per il Covid-19, il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020 (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE CORONAVIRUS).

Sanzioni anche per easyJet e Volotea

Nei giorni scorsi l'Antitrust per gli stessi motivi aveva sanzionato anche easyJet per 2,8 milioni e Volotea per 1,4 milioni. Secondo l'Autorità, si legge in una nota, le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando - terminate le limitazioni agli spostamenti causate dall'emergenza Covid - hanno proceduto a numerose cancellazioni di voli programmati e offerti in vendita utilizzando sempre la motivazione dell'emergenza sanitaria e continuando a rilasciare voucher senza invece procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati.  Inoltre, sono state fornite informazioni ingannevoli e omissive ai consumatori sui loro diritti ed è stato ostacolato e ritardato il riconoscimento del rimborso monetario, attraverso modalità e procedure per indurre - e in alcuni casi anche costringere - il consumatore a scegliere e/o ad accettare il voucher invece del rimborso.

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Campagna pubblicitaria ingannevole

Per quanto riguarda Ryanair, è stata considerata ingannevole anche la campagna pubblicitaria diffusa attraverso i principali mezzi di informazione - sempre a partire da giugno - e incentrata sulla possibilità di cambiare il volo gratis (attraverso il claim 'Nessuna penale per il cambio'  o similari) laddove, invece, la società applicava per il nuovo volo scelto dal consumatore tariffe più alte di quelle che venivano contestualmente praticate sul proprio sistema di prenotazione e prevedeva comunque la penale se il cambio volo avveniva nei 7 giorni precedenti la partenza.

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