Ex Ilva, Consiglio di Stato respinge richiesta sospensiva di ArcelorMittal: stop impianti

Economia

Secondo il presidente di sezione "non sono stati comprovati elementi tali da far ritenere che l'eventuale accoglimento della domanda cautelare in sede collegiale non sarebbe idonea a soddisfare gli interessi dell'appellante"

È stata respinta la richiesta di sospensiva presentata da ArcelorMittal al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar di Lecce che impone all'azienda di ottemperare all'ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e di spegnere gli impianti dell'area a caldo entro il 14 aprile. Secondo il presidente di sezione, "non risulta e non è stata comprovata la circostanza che, in assenza di immediate misure cautelari, per l'appellante si produrrebbe uno specifico pregiudizio irreparabile, prima della data dell'11 marzo 2021", quando si riunirà l'organo collegiale.

La richiesta

ArcelorMittal aveva chiesto un "decreto cautelare monocratico" d'urgenza ritenendo che il termine di 60 giorni per la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto "sta già decorrendo a partire dalla pubblicazione della sentenza del Tar (del 13 febbraio scorso) e questo di per sé costituisce un gravissimo pregiudizio". Ma secondo il presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, "non sono stati comprovati elementi tali da far ritenere che l'eventuale accoglimento della domanda cautelare in sede collegiale non sarebbe idonea a soddisfare gli interessi dell'appellante".

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L'ordinanza

Con l'ordinanza del 27 febbraio 2020 il sindaco Melucci intimava ad ArcelorMittal Italia e Ilva in As di individuare entro 30 giorni dalla stessa ordinanza le fonti inquinanti del siderurgico, rimuovendole, e, in difetto di adempimento, di spegnere gli impianti entro ulteriori 30 giorni. Il Consiglio di Stato precisa che i termini "hanno ripreso a decorrere dopo il deposito della sentenza appellata dal 14 febbraio 2021 nuovamente e per l'intero, poiché gli originari effetti degli atti impugnati erano stati sospesi con le ordinanze cautelari del Tar". Il Consiglio di Stato precisa che i termini "hanno ripreso a decorrere dopo il deposito della sentenza appellata dal 14 febbraio 2021 nuovamente e per l'intero, poiché gli originari effetti degli atti impugnati erano stati sospesi con le ordinanze cautelari del Tar".

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