
Dopo l'accorpamento con la Tasi, molti contribuenti che stanno per pagare la tassa dovranno ricalcolare la somma dovuta. Ecco scadenze e dettagli a cui fare attenzione al momento del versamento

Per il 2020 le aliquote di Imu e Tasi, accorpate nella "super Imu", possono essere diverse da quelle del 2019. Se per gli anni precedenti bastava versare in due rate uguali, se non c'erano differenze nel patrimonio immobiliare o l'utilizzo dei beni, quest'anno non sarà così
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Bisogna fare molta attenzione al livello di aliquote presente nei vari Comuni, tenendo presente che la delibera comunale contenente le aliquote deve essere stata pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre

I Comuni che non hanno rispettato la scadenza, grazie alla differita al 16 novembre, possono pubblicare la delibera entro il 31 gennaio 2021. I proprietari sono chiamati a versare lo stesso importo dell'acconto di giugno. Poi, entro il 28 febbraio, dovranno rifare i calcoli considerando le aliquote definitive versando un eventuale conguaglio senza interessi

Per calcolare l'importo corretto, spiega il Corriere della Sera, bisogna partire dalla rendita catastale dell'immobile all'1 gennaio 2020, che deve essere rivalutata del 5%. Per trovarla, si può consultare il rogito o una visura catastale recente, o la si trova nel quadro RB della dichiarazione dei redditi o B del 730, e anche in questi casi va rivalutata del 5%

La rendita rivalutata va poi moltiplicata per il relativo coefficiente che varia a seconda del tipo di immobile: 160 per le abitazioni e relative pertinenze (box, cantine, tettoie, solai, posti auto); 80 per gli uffici (A/10); 55 per i negozi e le botteghe (C1)
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L’imposta ottenuta applicando le aliquote 2020 alla base imponibile va suddivisa per le quote di possesso, se ci sono più comproprietari, e per il periodo di possesso (servono almeno 15 giorni per fare un mese). Per gli immobili acquistati o venduti nel 2020 vanno considerati i mesi effettivi di possesso
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Il giorno del rogito viene conteggiato in capo all’acquirente e quest’ultimo paga l’intera imposta del mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del venditore (questo avviene con atto stipulato il giorno 16 di un mese che ha 30 giorni)

Dall’imposta dovuta si deduce quanto versato come acconto entro il 16 giugno scorso. Se l’immobile è in comproprietà, ognuno deve versare l’Imu in proporzione alla propria quota di possesso