
Superbonus 110%: per il fotovoltaico raddoppia il tetto massimo fino a 96mila euro
La nuova interpretazione supera le indicazioni della circolare 24/E: l’Agenzia delle Entrate fa dunque sapere che chi installa impianti solari fotovoltaici con il montaggio, sia esso contestuale o posteriore, di sistemi di accumulo integrati, può usufruire di un doppio limite di spesa pari a 48mila euro

Novità in tema di Superbonus 110: per il fotovoltaico, infatti, è stato raddoppiato il tetto massimo fino a 96mila euro
Superbonus 110%: la guida dell'Agenzia delle Entrate. FOTO
Nello specifico, segnala la nuova risoluzione n. 60/E, l’installazione di impianti solari fotovoltaici con installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati consente la fruizione di un doppio limite di spesa 48mila euro
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
Un finanziamento che è comunque distintamente riferito agli impianti e ai sistemi di accumulo e è totalmente diverso dal limite di spesa previsto per il sismabonus
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Superata dunque la circolare n. 24/ E, pubblicata settimane fa, per effetto delle interlocuzioni intervenute con il Mise

Va segnalato inoltre che i quesiti della risoluzione riguardano i limiti di spesa per vari interventi agevolati quali il cappotto termico, le colonnine di ricarica e la sostituzione degli impianti di climatizzazione nelle singole unità

Ma non solo: previsti anche il restauro della facciata, interventi di riduzione del rischio sismico, installazione di pannelli fotovoltaici e di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico)

Tuttavia va ricordato che nel caso dell’installazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica questo è previsto alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir e non sarebbe rientrato nel 110% se non appositamente richiamato dal comma 5 dell’articolo 119

Comma che ha previsto un limite di spesa autonomo di 48mila euro per unità immobiliare e comunque di 2.400 euro per ogni kwh di potenza nominale installata (che scende a 1.600 in caso di contemporaneo intervento di ristrutturazione)

Come già anticipato, assieme al fotovoltaico è frequente l’installazione di sistemi di accumulo integrati

In questi casi, il comma 6 prevede che l’agevolazione del 110% avvenga “con la detrazione alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di mille euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo”

In un primo momento, questa affermazione era stata tradotta dalla circolare n. 24/E come se si trattasse di un unico limite complessivo

Dopo la risoluzione n. 60/E, è chiaro che il limite va riferito autonomamente e distintamente tanto ai pannelli quanto agli accumulatori

Allo stesso modo sono cumulabili le spese per gli interventi da ecobonus

Stesso discorso vale per gli interventi relativi al bonus facciate

Pannelli e accumulatori non dovrebbero essere soggetti nemmeno ai limiti di costo del decreto Requisiti, il quale si applica esclusivamente agli interventi ecobonus, a quelli sulle facciate e a quelli di cui ai commi 1 2 del decreto Rilancio