Bollette, la prescrizione scende a 2 anni anche per l'acqua

Economia

L'Autorità di regolazione per l'Energia ha stabilito che in caso di ritardo elevato nella fatturazione da parte del gestore, l'utente potrà far valere la prescrizione e pagare solo gli importi relativi ai consumi più recenti di due anni

Scende da cinque a due anni il tempo di prescrizione delle bollette dell'acqua, nei casi di ritardi nella fatturazione da parte del gestore. Dal primo gennaio 2020 l'utente potrà far valere la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni (prima era 5 anni). Inoltre l'Arera (Autorità di Regolazione per l'Energia) ha stabilito una frequenza minima mensile delle fatturazioni, per evitare bollette troppo ravvicinate, e un meccanismo di premi e penalità che incentivi il miglioramento del servizio all'utenza (attivazione/disattivazione fornitura, lavori di manutenzione, tempi di intervento) e il rapporto contrattuale (es. verifiche dei contatori e del livello di pressione, risposte a richieste scritte).

Riduzione della prescrizione per elettricità e gas

La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era stata già introdotta per le forniture elettriche dal primo marzo 2018 e per quelle del gas dal primo gennaio 2019, in attuazione della Legge di bilancio 2018. Da ora si applicherà alle bollette dell'acqua che scadono dopo il primo gennaio 2020. 

Obbligo di chiarezza

I gestori - per trasparenza - saranno tenuti a emettere una fattura separata, contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa questi importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni. In ogni caso, i gestori sono tenuti ad informare gli utenti della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli aperti al pubblico) e i recapiti a cui inviare la richiesta.

In caso di responsabilità dell'utente

In caso di presunta responsabilità dell'utente, invece, il gestore dovrà indicare la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità e la possibilità di inviare un reclamo, come farlo e dove indirizzarlo.

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