Gelosia, la Cassazione: non è mai attenuante, neanche dopo tradimento

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La Corte conferma che la gelosia derivante da un tradimento non può essere considerata attenuante per reati di stalking e lesioni aggravate. Secondo i magistrati, quel sentimento “morboso” e legato a possesso e supremazia può configurare l’aggravante di aver agito per motivi futili o abietti. La decisione riguarda il caso di un uomo milanese condannato per aver perseguitato l’ex convivente e il suo nuovo partner

ascolta articolo

Il 24 aprile 2025 la Corte d’appello di Milano aveva condannato un uomo per stalking e lesioni aggravate nei confronti della sua ex convivente e del nuovo partner di lei. Ora, il 4 febbraio 2026, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’uomo, stabilendo che la gelosia provocata dal tradimento non può essere considerata un’attenuante. La Suprema Corte sottolinea che sentimenti “morbosi”, espressione di possesso e supremazia, possono anzi configurare l’aggravante per motivi futili o abietti.

Le motivazioni della Cassazione

L’uomo aveva presentato un ricorso articolato in quattro motivi di censura, contestando la decisione della Corte d’appello che lo aveva condannato a 9 mesi e 10 giorni di reclusione, poi sostituiti da una multa di 5.600 euro. La Corte d’appello aveva rilevato come la donna e il suo nuovo compagno fossero stati perseguitati e aggrediti, vivendo in uno stato di ansia e paura, mentre l’ex convivente seguiva un percorso terapeutico. Gli ermellini hanno respinto le richieste di attenuazione basate sulla gelosia o su uno stato d’ira, evidenziando che tali condizioni emotive derivanti dal tradimento non possono giustificare né ridurre la gravità di condotte violente o vessatorie.

Rinvio per determinazione della pena

La Cassazione ha richiamato precedenti giurisprudenziali, sottolineando che la gelosia “morbosa” è un’espressione di possesso e supremazia. Questo stato emotivo può diventare il movente di comportamenti violenti o persecutori e può integrare l’aggravante di aver agito per motivi futili o abietti. La sentenza ribadisce così che, anche in caso di tradimento, le emozioni non giustificano atti di violenza. La Corte ha però accolto uno dei motivi del ricorso legati a errori nella determinazione della pena. Per questo aspetto, gli atti sono stati rinviati a un’altra sezione della Corte d’appello di Milano, che dovrà stabilire nuovamente l’entità della sanzione, seguendo le indicazioni della Cassazione.

Leggi anche

Legge femminicidi passa alla Camera

Cronaca: i più letti