Caso Alessia Pifferi, giudici: attenuanti per fragilità e lapidazione da media

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I giudici, in 193 pagine, "ferma restando l'eccezionale gravità" della vicenda, hanno manifestato l'intenzione di infliggere una pena non afflittiva, come può essere l'ergastolo, ma "rieducativa"

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"Non vi sono i presupposti per affermare, con fondamento, che il comportamento processuale" di Alessia Pifferi "successivo" alla morte della figlia di un anno e mezzo da lei causata per averla abbandonata per sei giorni a casa da sola, sia stato "espressione di accentuata capacità a delinquere" ma è "anzi sintonico con la deficitaria personalità dell'imputata "e quindi "non incompatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche". Riconoscimento in cui ha avuto anche il peso "il clamore mediatico subito e, diciamo pure, sofferto", dalla donna accusata dell'omicidio della sua bimba e nei cui confronti "è difficile negare la 'lapidazione verbale'". Lo scrive la Corte d'Assise d'Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso novembre ha alleggerito la condanna dell'ergastolo inflitta in primo grado in 24 anni di carcere concedendo le attenuanti generiche equivalenti all'unica aggravante ritenuta sussistente, ossia quella del vincolo di parentela.

Le motivazioni

I giudici, in 193 pagine, "ferma restando l'eccezionale gravità" della vicenda, oltre a manifestare l'intenzione di infliggere una pena non afflittiva come può essere l'ergastolo ma "rieducativa", hanno sottolineato che "vi sono connotazioni soggettive che non possono essere ignorate", tra cui una "metamorfosi" della quarantenne, ora in carcere, per via di un "processo televisivo". Tra "le connotazioni soggettive" indicate dalla Corte, anche quanto indicato in uno dei motivi  del ricorso in appello del difensore, l'avvocato Alessia Pontenani, laddove ha evidenziato l'incensuratezza della donna", le "sue condizioni economiche-sociali" oltre che l'"estrema marginalità" in cui è vissuta. Sempre in linea con la difesa, il collegio ha dedicato parecchie pagine al "processo televisivo Pifferi" evidenziando le sue "ricadute deleterie e devastanti sulla sua condotta processuale; ha esercitato interferenze sul paradigma di assunzione delle prove di carattere tecnico e scientifico; ha condizionato la spontaneità di molte testimonianze, prima fra tutte quella" della madre della donna, ovvero la nonna della piccola lasciata morire di stenti," trasformandola obtorto collo in inflessibile accusatrice della figlia per non essere, a sua volta, investita dalla pubblica esecrazione". Tant'è, si legge nelle motivazioni, "nello sforzo di prendere le distanze" avrebbe "riversato in atti circostanze non vere". E se nei primi giorni di detenzione, "Alessia Pifferi era proprio Alessia PIfferi e non faceva nulla per dare 'il meglio di sé', persino stupendosi del fatto che, in isolamento dov'era stata collocata e dov'è rimasta per molto tempo, non è garantita la fornitura di tinta per i capelli e altri prodotti di cosmesi, che chiedeva di poter ricevere", con "il passare dei giorni, ecco la metamorfosi, di cui gli atti processuali documentano genesi certa, ch'è una ed una soltanto". E qui, la Corte non risparmia le stilettate, evidenziando che il caso "è divenuto per lo più oggetto di quel malvezzo contemporaneo chiamato processo mediatico, che ha fatto del processo penale un genere televisivo di svago e intrattenimento". 

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