
Coronavirus Lombardia, dai trasporti alle cerimonie religiose: la nuova ordinanza. FOTO
Il governatore Attilio Fontana ha firmato le nuove disposizioni in vigore dall'1 agosto fino a giovedì 10 settembre 2020. Visto il periodo estivo e una regione svuotata che dà luogo a meno assembramenti, in molti casi è previsto un allentamento delle norme precedenti

Con l'ordinanza regionale n. 590 il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha approvato le nuove disposizioni in vigore da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020. Dai trasporti ai locali e le attività commerciali, sono state introdotte diverse novità nella gestione dell’emergenza coronavirus
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Visto il periodo estivo e una regione svuotata che dà luogo a meno assembramenti, in molti casi è previsto un allentamento delle norme precedenti. L’ordinanza allega inoltre una serie di linee guida per la riapertura di diverse attività: dalle piscine ai parchi tematici
Lo speciale
In tema trasporti, su autobus, filobus, tram, metropolitane, treni, servizi di navigazione e trasporto funiviario è ora consentito occupare tutti i posti a sedere
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I posti in piedi possono invece essere occupati, a seconda dei casi, per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato
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Anche per i servizi di taxi e noleggio con conducente sono previsti allentamenti rispetto alle precedenti norme

Da oggi su questi mezzi non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati

L’Ordinanza, inoltre, introduce indicazioni anche per la partecipazione alle cerimonie religiose svolte in luoghi chiusi

Il numero dei presenti deve essere stabilito in modo da garantire la distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti

Si devono considerare inoltre le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono le cerimonie, per stabilire il numero di persone consentito

È comunque consentito un massimo di 350 presenti. Per richiedere la deroga a questo limite è necessario presentare la relazione di un tecnico abilitato

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca

Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta

Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020)

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva

Resta però l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro

Resta l’obbligo di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata

Nel caso dei clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento, è invece obbligatoria